Il decreto n. 1081 del 6 maggio 2022 (bando concorso straordinario bis) ha previsto che alla procedura non potessero partecipare i candidati destinatari di proposta di assunzione finalizzata al ruolo da GPS I fascia
art. 3 comma 1 lettera b
non aver partecipato alle procedure di cui all’articolo 59, comma 4, del decretolegge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;
Tale previsione scaturiva da quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 59 del Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS) laddove si prevedeva che:
è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni…”
La FLC CGIL fa sapere che, con ordinanza n. 5496 del 6 settembre 2022 è stato accolto il ricorso proposto da alcuni candidati che hanno chiesto assistenza al sindacato per far dichiarare la illegittimità della loro esclusione dal concorso straordinario bis.
Nell’Ordinanza del Tar Lazio si legge che: «Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare formulata dagli odierni ricorrenti, intesa ad ottenere la possibilità essere ammessi a partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente indetto con d.d.g. n. 1081/2022, nelle more della definizione del percorso di immissione in ruolo previsto dalla procedura straordinaria di cui all’art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, alla luce del bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici e privati da condursi in questa fase processuale. Ritenuto, in particolare, che il sacrificio imposto ai ricorrenti dalla clausola escludente contenuta nel bando di concorso de quo sia sproporzionato rispetto alle esigenze di buon andamento della p.a., riconducibili agli sforzi organizzativi necessari per la gestione della procedura selettiva in argomento. Ritenuto di dover pertanto accogliere la proposta domanda cautelare, disponendo la sospensione della clausola del bando gravata e la conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso in argomento, con compensazione delle spese relative all’odierna fase processuale in ragione della peculiarità e della novità delle questioni affrontate».
In forza di tale ordinanza il TAR dispone quindi la sospensione temporanea, in attesa della definizione del giudizio di merito, della clausola del bando che impediva la partecipazione dei ricorrenti e la loro conseguente ammissione con riserva.
Resta fermo che, trattandosi di un provvedimento cautelare, occorrerà attendere la pronuncia di merito.


