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Concorso Straordinario BIS: accantonamento posti nel caso di graduatorie non ancora disponibili, come saranno conferite le supplenze [Chiarimenti]

La Circolare Supplenze 2022/2023 in merito alle assunzioni relative al concorso straordinario BIS prevede che: 

Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce). 

Ricordiamo innanzitutto che la procedura straordinaria BIS prevede per il primo anno la stipula di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto.

Sulla base di quanto disposto dalla circolare, le assunzioni con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto da GM del concorso straordinario BIS avverranno con tempistiche che ogni USR fisserà sulla base della pubblicazione delle relative GM e dopo l’effettuazione delle nomine da “call veloce”

Per tali assunzioni pertanto non potrà essere utilizzata la procedura informatizzata disponibile su POLIS dal 2 al 16 agosto.

Si badi che i posti in questione, destinati al concorso straordinario BIS, sono già stati resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo (compresa la call veloce), così come previsto dalle istruzioni operative (Allegato A) al decreto del contingente.

I posti riservati alla procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108. A tal fine, l’Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi”.

A tal fine, gli uffici scolastici, sulla base del contingente di posti indicato definito a livello regionale, determinano il riparto tra le province dei predetti accantonamenti. Si noti che questi accantonamenti operano a livello di disponibilità complessiva ma non hanno effetto sui singoli posti disponibili per la scelta della sede. Per un approfondimento si veda questo articolo.

ACCANTONAMENTO ANCHE AI FINI DELLE SUPPLENZE
La Circolare Supplenze prevede che:

terminate le procedure di cui di cui al dm n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.

Questo significa che i posti destinati al concorso straordinario BIS, nel caso in cui non sia stato possibile nominare i relativi vincitori a causa della mancanza/tardiva pubblicazione delle graduatorie, già resi indisponibili per le immissioni in ruolo, saranno resi indisponibili anche per gli incarichi a tempo determinato da GAE/GPS.  Non saranno quindi disponibili per l’assegnazione delle supplenze agli aspiranti che avranno prodotto domanda entro il 16 agosto. Tali posti saranno coperti successivamente tramite convocazione da graduatorie d’istituto.

Su questo punto la CISL Scuola ha fatto presente che potrebbero esservi conseguenze negative qualora con l’inizio delle lezioni sia indispensabile nominare un supplente da graduatoria di istituto senza poter indicare un termine al contratto, visto che le graduatorie del concorso straordinario potrebbero essere pubblicate in corso d’anno. Infatti, la stessa Circolare Supplenze prevede che per effetto di quanto disposto dall’articolo 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

Secondo quanto riporta la CISL Scuola, l’Amministrazione, durante l’informativa svoltasi il 28 luglio, non si è mostrata disponibile a trovare soluzioni ma sarà impegno del sindacato ritornare sulla questione per non penalizzare i supplenti, sia quelli potenzialmente destinatari di assunzione da GM concorso straordinario sia i restanti precari.

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