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Concorso straordinario: atto formale di messa in mora e diffida della FLC CGIL per chiedere prove suppletive

Nelle prossime settimane, dal 22 ottobre fino al 16 novembre si svolgeranno, secondo il calendario pubblicato dal Ministero, le prove scritte del Concorso Straordinario per il ruolo.

Col crescere dei contagi aumenta anche la possibilità che gli aspiranti siano esposti al rischio di contagio o semplicemente alla quarantena per motivi di servizio con la conseguente impossibilità di partecipare al Concorso straordinario.

Ricordiamo, tra l’altro, che secondo le indicazioni ministeriali per lo svolgimento delle prove scritte e in linea con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020, i candidati potranno, accedere all’interno dell’aula, sede di esame, previa misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale

Per questi lavoratori esclusi dalle prove scritte non è prevista, almeno allo stato attuale, una seconda possibilità in quanto non sono previste delle prove suppletive.

ATTO DI MESSA IN MORA DELLA FLC CGIL
La FLC CGIL (FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL) ha prodotto un atto formale di messa in mora e diffida rivolto al Ministero dell’Istruzione chiedendo di adottare provvedimenti atti a garantire l’espletamento di prove suppletive per tutti coloro che ne avranno diritto.
Nell’atto si legge che che nessuna data suppletiva è prevista nel calendario formalmente pubblicato e che ciò lascia intendere che il personale che non si presenterà alle date previste saranno decaduti dalla partecipazione al concorso in questione. Considerando che ai soggetti positivi a Covid-19 sia sintomatici che non è assolutamente fatto divieto di uscire dalla propria residenza fintanto che non è stata raggiunta una doppia negatività e che la quarantena si estende anche ai soggetti che con i primi abbiano avuto contatto anche non stretto.
A ciò si aggiunga che a tutela della salute pubblica, i soggetti che abbiano sintomi COVID-19 ancorché non diagnosticato devono astenersi dal possibile permanere in luoghi affollati, ancorché siano garantiti i distanziamenti.

La mancata previsione di prove suppletive per i candidati che si trovino impossibilitati a partecipare alle prove ordinarie sarà foriera di un cospicuo contenzioso con un evidente danno erariale. Peraltro, non solo le sessioni suppletive sono sempre state previste in tutti i concorsi pubblici, anche indetti da codesta Amministrazione, ma in periodo di pandemia è logico e coerente che anche codesta Amministrazione si adegui alla delicata situazione senza che la stesa possa essere foriera di ulteriori e gravi danni, quali la perdita di chance professionali.

Vedi l’atto di messa in mora e diffida

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