Il concorso straordinario DD 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783, prevedeva inizialmente un numero di posti messi a bando pari a 24.000, successivamente elevato a 32.000 posti.
L’art. 15 comma 3 prevede del bando prevedeva:
Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all’Allegato A del presente bando.
Il bando quindi prevedeva inizialmente che la graduatoria di merito (GM) fosse composta da un numero di candidati non superiori ai posti messi a bando (32.000 posti), c.d. “vincitori”.
Nel contempo, il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (decreto che disciplinava l’indizione di tale concorso) prevedeva che:
La procedura [..] è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale […], le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
Sostanzialmente si prevedeva che le immissioni in ruolo sarebbero dovute avvenire negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 o anche successivamente qualora sino all’esaurimento della graduatoria dei 24.000 vincitori (come detto, poi elevato a 32.000).
L’INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO
L’articolo 59, comma 3, del DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS), convertito in legge n. 106/2021 ha previsto l’integrazione delle graduatorie del concorso straordinario 2020 con i soggetti che hanno conseguito nelle prove con il punteggio minimo previsto (c.d. idonei).
Il provvedimento che ha disposto l’integrazione delle graduatorie di merito, diversamente da quanto avvenuto per il concorso ordinario 2020, non ha previsto però che le stesse diventassero ad esaurimento. In altri termini, nulla è stato disposto in merito alla durata della graduatoria.
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 2020 IDONEI
I nostri lettori ci segnalano che per le immissioni in ruolo 2024/25 gli USR stanno convocando esclusivamente i “vincitori” (nei limiti quindi dei 32.000 posti a bando), non andando oltre. Ciò nonostante fino allo scorso anno siano stati assunti diversi idonei.
Sostanzialmente, sebbene le GM siano state integrate con i candidati idonei, gli uffici scolastici stanno considerando tali graduatorie come “scadute”, un punto su cui però non è stata mai fatta pienamente chiarezza.
Anche le istruzioni operative (Allegato A) non forniscono al riguardo un chiarimento, anzi al contrario si limitano a richiamare le graduatorie di cui al DD 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783, senza però specificare se la convocazione riguardi solo i “vincitori” o l’intera graduatoria di merito (distinzione che invece viene fatta quando si parla del concorso ordinario 2020, dove infatti secondo le istruzioni operative, in una prima fase la convocazione riguarda solo le graduatorie dei “vincitori”).
Così i docenti precari inseriti nelle GM del concorso 2020 lamentano di non poter concorrere alle immissioni in ruolo 2024/25 e di trovarsi in una una sorta di limbo, perché non si comprende come si debbano considerare le GM in questione (scadute o ad esaurimento).
Negli ultimi mesi – sottolineano gli interessati – si è parlato solo dei candidati idonei del concorso ordinario 2020 eppure il concorso straordinario 2020 si è svolto prima, ma nessuno ne parla come se non esistessimo, neanche i sindacati sono intervenuti per tutelare tutti gli idonei della procedura citata.
Da qui l’appello al Ministero e alle sigle sindacali affinché possano intervenire per risolvere questa situazione, al fine di fare chiarezza e garantire parità di trattamento.