Fino al 29 ottobre è possibile presentare domanda di partecipazione al secondo concorso PNRR 3 per la scuola secondaria. In questo articolo ci concentriamo sui titoli di servizio.
Per quanto riguarda la partecipazione al concorso della scuola secondaria per posto comune, occorre distinguere tre questioni:
- ACCESSO AL CONCORSO: L‘accesso al concorso è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti alternativi:
- Titolo di studio + Abilitazione all’insegnamento
- Titolo di studio + un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
In alcuni casi è poi consentita la possibilità di partecipare con riserva.
- RISERVA DI POSTI
- É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
- di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
- É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- TITOLI CULTURALI
- Sono valutabili come titoli culturali i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
- Sono inoltre valutati anche i servizi prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
NON SI VALUTA L’ANNO IN CORSO
Per tutte le tre questioni sopra indicate (titolo di accesso, riserva di posti e titoli culturali) non è valutabile il servizio prestato nell’anno accademico 2025/2026. Infatti, i servizi valutabili sono esclusivamente quelli prestati per annualità intere. Il bando e le tabelle titoli specificano infatti che il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11,comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Questo significa che affinché il servizio sia valutabile deve essere prestato:
- Almeno 180 giorni anche non continuativi oppure
- Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini
Pertanto, l’anno in corso 2025/2026 non è valutabile poiché nessuno, alla data del 29 ottobre, avrà maturato i 180 giorni di servizio richiesti.
La FAQ ufficiale n. 32 chiarisce il punto:
32. D. Vorrei iscrivermi al concorso per la scuola secondaria, ma non sono in possesso dell’abilitazione; posso iscrivermi con il titolo di studio e il triennio di servizio se maturo il terzo anno nel 2025/2026?
No. L’anno scolastico 2025/2026 non è valutabile a nessun fine, in quanto non possono essere stati prestati 180 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione dell’istanza.
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