Per quanto riguarda i posti di insegnante tecnico-pratico possono partecipare al concorso i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;
- dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso (cioè del Diploma di scuola secondaria di secondo grado che dia accesso alla specifica classe di concorso);
- ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
LA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO
La tabella titoli allegata al bando di concorso (Allegato B), alla voce A.3.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 12,5 punti in funzione del titolo di accesso dichiarato.
Tale punteggio (al massimo 12,5 punti), viene attribuito sulla base del votazione conseguita applicando la formula indicata
Punteggio spettante = [(Votazione DEL TITOLO DI ACCESSO – 75)/2]
attenzione: Prima di applicare la formula, la votazione del titolo di accesso deve essere riproporzionata in 100MI (vedi tabelle sottostanti).
La formula indicata fa sì sostanzialmente che vengano attribuiti in base al voto:
- 0 Punti per le votazioni pari o inferiori a 75
- 0,5 punti per ogni votazione superiore a 75
- 12,5 punti solo nel caso di votazione massima 100/100
I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi devono essere riportati a 100 (occorre quindi fare la relativa proporzione).
I PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER LE ABILITAZIONI
Oltre al punteggio calcolato in funzione del voto di abilitazione, le tabelle ministeriali prevedono:
- ulteriori 5 punti (voce A.3.2) per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori (questo punteggio spetta a chi dichiara come titolo di accesso l’abilitazione).
Nel caso delle classi di concorso ITP appartenenti alla “Tabella B”, diversamente dal caso delle classi di concorso della tabella A, chi dichiara l’accesso tramite i percorsi abilitanti da 30/36 CFU, avrà diritto a 5 punti indipendentemente dal tipo di percorso (60 CFU, 30 CFU triennalisti e 30 CFU art. 13). Infatti, la voce A.3.2 prevede l’attribuzione di punti 5 indipendentemente dal tipo di “percorso abilitante”.
- ulteriori 6,25 per l’ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso (voce B.1.1). Questo punteggio spetta a chi dichiara come titolo di accesso il diploma.
Infatti, la FAQ Ministeriale n. 13. chiarisce che, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso il possesso del titolo di studio (diploma), l’abilitazione può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio e pertanto può essere valutata ai sensi della voce B.1.1, 6,25 punti.
D. Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’abilitazione per la medesima classe di concorso?
R. Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio o con i 24 CFU/CFA. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l’abilitazione all’insegnamento, potranno avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.
CONVIENE ACCEDERE CON IL DIPLOMA O CON L’ABILITAZIONE DA 30/60 CFU?
Nel caso di candidati che abbiano la possibilità di accedere al concorso sia con il diploma sia con l’abilitazione, occorre valutare bene quale titolo utilizzare per l’accesso al concorso.
Infatti, tale scelta va ponderata attentamente tenendo conto delle conseguenze in termini di punteggi, stante le tabelle di valutazione dei titoli.
Nel fare questa scelta occorre considerare:
- Il voto di diploma che, nel caso in cui non fosse espresso in 100mi, deve essere prima convertito e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di diploma-75)/2. In particolare avremo che:
- l voto di abilitazione che, deve essere anch’esso prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di abilitazione-75)/2. In particolare, nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, il cui voto è espresso inizialmente in decimi, avremo che:
In sostanza, nel stabilire se conviene accedere con il titolo di diploma oppure con l’abilitazione occorre mettere a confronto, da un lato il punteggio spettante qualora si utilizzi il diploma come titolo di accesso (max 12,5 punti) e dall’altro il punteggio spettante qualora si utilizzi l’abilitazione come titolo di accesso (vedi tabelle sopra).
Inoltre:
- Nel primo caso (accesso con il diploma), si potrà dichiarare l’abilitazione come ulteriore nella voce B.1.1. (6,25 punti).
- Nel secondo caso (accesso con abilitazione) si potranno ottenere i 5 punti previsti dalla voce A.3.2 della tabella titoli.
Facciamo anche qualche esempio con riferimento alle classi di concorso ITP:
Esempio 1
Il docente ha conseguito il diploma con voti 100/100 e l’abilitazione 30 CFU/60 CFU, con voti 10/10. In questo caso, in base alla voce A.3.1 verrebbero attribuiti 12,5 punti sia qualora si accedesse con il diploma, sia qualora si accedesse con l’abilitazione.
Tuttavia, dichiarando l’abilitazione come titolo di accesso, si avrebbe diritto ad avere i 5 punti previsti dalla voce A.3.2 della tabella titoli. Dichiarando invece il diploma come titolo di accesso, si avrebbe diritto ad avere i 6,25 punti previsti dalla voce B.1.1 (vedi al riguardo la FAQ 13 del MIM). Conviene in questo caso specifico dichiarare come titolo di accesso il diploma.
Esempio 2
Il docente ha conseguito il diploma con voti 95/100 e l’abilitazione 30 CFU/60 CFU, con voti 10/10. In questo caso, in base alla voce A.3.1 verrebbero attribuiti 10 punti qualora si accedesse con il diploma e 12,5 qualora si accedesse con l’abilitazione.
Tuttavia, dichiarando l’abilitazione come titolo di accesso, si avrebbe diritto ad avere gli ulteriori 5 punti previsti dalla voce A.3.2 della tabella titoli. Dichiarando invece il diploma come titolo di accesso, si avrebbe diritto ad avere i 6,25 punti previsti dalla voce B.1.1 (vedi al riguardo la FAQ 13 del MIM). Conviene in questo caso specifico accedere con l’abilitazione.
Infatti dichiarando l’abilitazione si avrebbero: 12,5 + 5 punti = 17,5 punti
dichiarando il diploma si avrebbero: 10 + 6,25 punti = 16,25 punti
In generale quindi occorre, tabella titoli alla mano, valutare caso per caso se conviene accedere con il diploma oppure con il titolo di abilitazione.