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Concorso PNRR 2: conviene accedere con la laurea o con l’abilitazione 30/60 CFU? Chiarimenti ed esempi concreti

Fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Si tratta del secondo concorso PNRR2 dopo quello bandito nello stesso periodo dello scorso anno. 

REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art 4 del bando “Requisiti di accesso” l’accesso al concorso è consentito se in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

  1. laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (coerente con le classi di concorso, quindi comprensiva di eventuali CFU\CFA mancanti) + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.
  2. laurea + almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre,
  3. laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  4. laurea + almeno 30 CFU facenti parte del percorso di formazione iniziale ed abilitazione di cui al DPCM 4 agosto 2023.

In sostanza i requisiti di accesso sono così definiti sia dal bando sia dalla piattaforma ministeriale:

  • Titolo di accesso (Laurea) + Abilitazione
  • Titolo di accesso (Laurea) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
  • Titolo di accesso (Laurea) + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni
  • Titolo di accesso (Laurea + almeno 30 CFU dei percorsi abilitanti)

É poi in alcuni casi consentita la possibilità di iscrizione con riserva

LA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO
La tabella titoli allegata al bando di concorso (Allegato B), alla voce A.1.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 12,5 punti in funzione del titolo di accesso dichiarato.

Tale punteggio (al massimo 12,5 punti), viene attribuito sulla base del votazione conseguita applicando la formula indicata

Punteggio spettante = [(Votazione DEL TITOLO DI ACCESSO – 75)/2]

attenzione: Prima di applicare la formula, la votazione del titolo di accesso deve essere riproporzionata in 100simi (vedi tabelle sottostanti).

La formula indicata fa sì sostanzialmente che vengano attribuiti in base al voto:

  • 0 Punti per le votazioni pari o inferiori a 75
  • 0,5 punti per ogni votazione superiore a 75
  • 12,5 punti solo nel caso di votazione massima 100/100

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi devono essere riportati a 100 (occorre quindi fare la relativa proporzione).

I PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER LE ABILITAZIONI\CONCORSI
Oltre al punteggio calcolato in funzione del voto di abilitazione, le tabelle ministeriali prevedono:

  • ulteriori 12,5 punti in funzione della voce A.1.2 qualora sia stato dichiarato come titolo di accesso un’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso (es: il vecchio TFA 2012\2014 o la vecchia SSIS o anche i nuovi percorsi abilitanti da 30/60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, se si tratta di percorsi “a numero chiuso”). Infatti i percorsi a numero chiuso sono considerati “percorsi selettivi“. Infatti la FAQ Ufficiale 17 chiarisce che tale punteggio spetta anche nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 “a numero programmato”, quali i corsi abilitanti da 60 CFU e da 30 CFU per “triennalisti” (in quanto soggetti a numero chiuso). La FAQ chiarisce che non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.
  • Ulteriori 5 punti, per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2. Ebbene, come chiarito dalle FAQ Ufficiali 17 e 18, coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite percorsi da 30 CFU art. 13, essendo a numero aperto, sono da considerarsi rientranti in questa tipologia in quanto il percorso svolto non ha le caratteristiche di selettività.

CONVIENE DICHIARARE COME TITOLO DI ACCESSO LA LAUREA O L’ABILITAZIONE CONSEGUITA TRAMITE I PERCORSI ABILITANTI?
Nel caso di candidati che abbiano la possibilità di accedere al concorso sia con la laurea (purché congiunta ai 24 CFU oppure ai tre anni di servizio) sia l’abilitazione, occorre valutare bene quale titolo utilizzare per l’accesso al concorso.

Infatti, tale scelta va ponderata attentamente tenendo conto delle conseguenze in termini di punteggi, stante le tabelle di valutazione dei titoli.

Nel fare questa scelta occorre considerare:

  • Il voto di laurea che, essendo espresso in 110esimi, deve essere prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di laurea-75)/2. In particolare avremo che:

  • Il voto di abilitazione che, deve essere anch’esso prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di abilitazione-75)/2. In particolare, nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, il cui voto è espresso inizialmente in decimi, avremo che:

  • Nel caso in cui invece l’abilitazione sia stata conseguita tramite il concorso (es: concorso 2020), anche in questo caso occorre effettuare prima la conversione del voto di abilitazione, in 100esimi e poi applicare la relativa formula. 

Ci occuperemo in un distinto articolo della specifica situazione di chi ha conseguito l’abilitazione tramite procedura concorsuale.

Il candidato infatti, benché in possesso di abilitazione, è libero di dichiarare come titolo di accesso la laurea, se più conveniente.

PUNTEGGIO ULTERIORE PER L’ABILITAZIONE
Nella scelta se dichiarare come titolo di accesso, la laurea o l’abilitazione, non basta però considerare solo i rispettivi voti di laurea\abilitazione, che come detto, potranno portare all’attribuzione di un punteggio variabile fino a 12,5 punti.

Occorre infatti considerare anche un altro fattore importante:

  • La Voce A.1.2 (che fa sempre riferimento ai titoli di accesso), prevede, oltre al punteggio di cui sopra, un ulteriore punteggio di 12,5 punti per il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori [Rientrano in questa categoria i percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU a numero chiuso di cui al DPCM 4 agosto 2023].
  • La Voce A.1.3 (anch’essa relativa ai titoli di accesso) prevede l’attribuzione di punti 5 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2 [Rientrano in questa categoria i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 a numero aperto di cui al DPCM 4 agosto 2023].
  • Esclusivamente per le classi di concorso ITP (non anche per le classi di concorso alle quali si accede con la laurea), la tabella titoli prevede la valutazione l’attribuzione di un’ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, valutabile 6,25 punti (voce B.1.1 della tabella titoli).

In sostanza, nel stabilire se conviene accedere con il titolo di laurea oppure con l’abilitazione occorre mettere a confronto, da un lato il punteggio spettante qualora si utilizzi la laurea come titolo di accesso (max 12,5 punti) e dall’altro il punteggio spettante qualora si utilizzi l’abilitazione come titolo di accesso maggiorato nell’ulteriore punteggio di 12,5 punti o 5 punti a seconda del tipo di abilitazione che è stata conseguita.

In generale, possiamo affermare che:

  • Nel caso di abilitazione conseguita con i percorsi da 30/60 CFU a numero chiuso di cui al DPCM 4 agosto 2023, conviene sempre far accesso con l’abilitazione. Infatti in questo caso si avrà diritto ai 12,5 punti di cui alla voce A.1.2 + ulteriore punteggio derivante dal voto.
  • Nel caso di abilitazione conseguita con i percorsi da 30 CFU art. 13 a numero aperto, occorre invece valutare caso per caso, in base al voto di abilitazione e in base al voto di laurea se conviene accedere con l’uno o con l’altro.

Facciamo qualche esempio concreto:

Esempio 1
Il docente ha conseguito la laurea con voti 110/110 e Lode e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 10/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 12,5 punti sia qualora si accedesse con la laurea, sia qualora si accedesse con l’abilitazione. Tuttavia, conviene accedere con l’abilitazione poiché in questo modo verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3

Esempio 2
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 7/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 punti qualora si accedesse con la laurea e 0 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per quest’ultima verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3. Tuttavia in questo caso converrebbe comunque indicare come titolo di accesso la laurea (9 punti contro 5).

Esempio 3
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 8,5/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 qualora si accedesse con la laurea e 5 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per l’abilitazione verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3. In questo caso conviene accedere con l’abilitazione, perché verrebbero attribuiti 10 punti complessivi invece dei 9 attribuiti con il voto di laurea.

Per quanto concerne le classi di concorso ITP, rinviamo ad altro articolo.

VEDI LA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
VEDI LE FAQ UFFICIALI

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