Si è svolta oggi alle ore 10:00 la riunione informativa fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione sulle modifiche al regolamento (DM n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023) che disciplinerà i prossimi concorsi (tra cui il concorso PNRR 2 il cui bando è previsto entro la fine dell’anno).
Secondo quanto riporta la FLC CGIL le novità più rilevanti concernono:
- Il numero di ammessi alla prova orale: viene infatti introdotto uno sbarramento al numero di candidati che possono essere ammessi alla prova orale. Alla prova orale saranno ammessi un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Questa modifica recepisce quanto previsto dal Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio n. 106.
- Sono ridotti da 30 a 20 giorni dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. Tuttavia, sul punto la Gilda UNAMS fa sapere che, al termine della discussione il Direttore ha mostrato volontà di accogliere la richiesta a mantenere a 30 giorni la tempistica di presentazione delle domande, e che pertanto procederà a rivedere la bozza prima di inviarla all’analisi del CSPI.
- Viene integrato l’Allegato A al DM 205/2023 con i programmi relativi alle classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).
COSA AVEVA PREVISTO IL DECRETO LEGGE 71/2024
Come anticipato, il Decreto Legge 71/2024 ha previsto che “All’articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti:
«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi»”;
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