È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018 il DM n. 597 del 14/08/2018, relativo all’avvio della procedura di costituzione delle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tale graduatoria è stata prevista dalla Legge 205/17 art. 1 comma 655 secondo cui:
ART. 1 COMMA 655 DELLA LEGGE 205/17 (Legge di bilancio 2018)
Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Ai sensi del DM 597 del 14 agosto 2018, gli aspiranti interessati possono presentare domanda entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto avviso, ossia entro il 4 ottobre 2018.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda i docenti che:
- non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali AFAM
- che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda
- che abbiano maturato nelle predette Istituzioni, a decorrere dall’anno accademico 2010/2011 (1 novembre 2010) e fino all’anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018), incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nelle istituzioni AFAM statali. Pertanto, non sono considerati validi i servizi svolti nelle istituzioni non statali, quali le accademie legalmente riconosciute.
Per tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione nell’ambito dello stesso anno accademico.
Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
Si considera valido anche il servizio svolto con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nell’ambito dello stesso anno accademico. Infatti, i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Anche in questo caso si considera anno accademico il servizio svolto per almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E/O DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Si considerano valido anche il servizio svolto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d’opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria di Istituto, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.
POSSIBILITÀ DI CUMULARE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO/CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA
Al fine del raggiungimento del requisito prescritto (180 giorni di servizio o 125 ore di insegnamento), nella stessa domanda è possibile dichiarare, contestualmente un contratto a tempo determinato annuale e diversi contratti CO.CO.CO. In tal senso, bisogna considerare che:
- Fino a 124 ore, 1 ora co.co.co. equivale a 1,44 giorni a tempo determinato.
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore co.co.co., ovvero 41 minuti.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all’Allegato A e presentata entro trenta giorni a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 settembre. Pertanto la domanda deve essere presentata entro il 4 di ottobre.
La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche dal sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie previa registrazione. Coloro che sono già registrati per aver partecipato alla precedente procedura di cui alla L. n. 128/2013, utilizzano le credenziali già in loro possesso.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 6 di novembre sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni. Entro i successivi 6 giorni i docenti potranno presentare reclamo alla Commissione utilizzando il sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 23 di novembre sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it
UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e a quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Approfondimento della CGIL
DM n. 597 del 14/08/2018
FAQ MIUR aggiornate al 27 settembre 2018