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domenica, Novembre 3, 2024
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Concorso Ordinario Secondaria: max 50 punti per i titoli valutabili [Bozza Tabella titoli]

Si attende a giorni la pubblicazione definitiva del Decreto Ministeriale con cui verranno apportate le modifiche alla procedure concorsuali ordinarie, alla luce di quanto previsto dal D.L. 73 del 25 Maggio 2021.

Ricordiamo che potranno partecipare a tali procedure i docenti che a suo tempo hanno prodotto domanda entro il 31 Luglio 2020. Solo per le classi di concorso STEM (A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41) sarà prevista la riapertura dei termini di partecipazione al concorso.

L’articolazione del concorso prevede una prova scritta, valutabile al massimo 100 punti e una prova orale, anch’essa valutabile al massimo 100 punti.

Per le classi di concorso per cui è prevista la prova pratica (nell’ambito della prova orale), la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.

In questo caso, il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni (prova orale e prova pratica). Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Prova scrittaProva oraleProva praticaValutazione dei titoli
Classi di concorso in cui non è prevista la prova praticaFino a 100 punti (minimo 70)Fino a 100 punti (minimo 70)/Fino a 50 punti
Classi di concorso in cui è prevista la prova praticaFino a 100 punti (minimo 70)Fino a 100 punti (minimo 70)Fino a 100 punti (minimo 70)Fino a 50 punti

 

Infine, la commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

TITOLI VALUTABILI
L’Allegato B, di cui è stata diffusa la bozza, identifica i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.

La valutazione complessiva dei titoli e del servizio previsti dalla presente tabella non può eccedere i 50 punti e, qualora risulti superiore, deve essere ricondotta a tale limite massimo. Nel computo complessivo del concorso dunque i titoli e il servizio hanno un peso del 20%, mentre la restante parte, pari all’80%, è determinata dal punteggio delle due prove: scritta e orale.

Punteggio per il titolo di accesso:

  • Voto del titolo di accesso (titolo di laurea o, in alternativa, titolo di abilitazione specifica), alla procedura concorsuale vengono attribuiti (max 12,5 punti)
  • Abilitazione o Specializzazione conseguita mediante procedure ad accesso selettivo (12,5 punti).
  • Ulteriore abilitazione specifica per la classe di concorso (5 punti, solo per la procedura per posto comune).

Non si valutano invece i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche in quanto costituiscono solo un requisito di accesso.
Titoli valutabili in tutte le procedure concorsuali:

  • Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo, 12,5 punti).
  • Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, (per ciascun titolo, 12,5 punti).
  • Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo, 12,5 punti).
  • Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni (per ciascun titolo, 12,5 punti).
  • Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale (7,5 punti).
  • Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti (3,75 punti).
  • Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo, 3,75 punti).
  • Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo, 5 punti).
    Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.
  • Certificazioni linguistiche C1 (3,5 punti).
  • Certificazioni linguistiche C2 (5 punti).
  • Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo, 1,25 punti).
  • Titolo di specializzazione in italiano L2 (3,75 punti).
  • Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL (3,75 punti).
  • Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al DG 6 aprile 2012 n. 6 o per la positiva frequenza di corsi di perfezionamento in metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua (2,5 punti).

Non si valutano invece:

  • Le certificazioni informatiche (es: ECDL, EIPASS, LIM, TABLET. Queste certificazioni non state mai valutate nei concorsi scolastici, ma solo nelle graduatorie d’istituto).
  • Le certificazioni linguistiche di livello B2 (solo nelle Graduatorie d’istituto si valuta il livello B2).
  • Le pubblicazioni (Libri e articoli di rivista).
  • Le abilitazioni alle libere professioni (Architetto, Geometra, Ingegnere, Dottore Commercialista, Avvocato, ecc.).

SERVIZIO SPECIFICO E ASPECIFICO
Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale è valutato 1,25 punti per ogni anno di servizio.
Questo significa che si valuta esclusivamente il servizio specifico prestato nella classe di concorso o nella tipologia di posto per cui si partecipa. Non si valuta il servizio aspecifico.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Questo significa che il servizio è valutato a condizione di aver svolto, per ciascun anno scolastico, almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Questo significa che il servizio prestato su posto di sostegno non si valuta per la procedura concorsuale per posto comune e, in ogni caso, si valuta esclusivamente per il grado nel quale è stato svolto (es: il servizio su posto di sostegno II grado è valutabile esclusivamente per la partecipazione a posto di sostegno per il II grado, non per il I grado).

SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE DELL’UNIONE EUROPEA
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

bozza tabella

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