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lunedì, Gennaio 20, 2025
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Concorso ordinario secondaria: ecco la bozza del regolamento

Sono state diffuse le bozze dei bandi delle procedure concorsuali. Le bozze sono state inviate al CSPI affinché venga espresso il parere obbligatorio ma non vincolante. Di seguito pubblichiamo la bozza del regolamento del concorso ordinario per la scuola secondaria.

CONCORSO ORDINARIO
Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.

AGGREGAZIONI TERRITORIALI
In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli suddetti congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI SPECIALIZZANDI
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

PARTECIPAZIONE IN UN’UNICA REGIONE
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva si svolgerà qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.
Si tratterà di una prova computer-based, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall’Allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti.
Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

LA SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a 60 minuti.
Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

PROVA ORALE
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.
Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

EVENTUALE PROVA PRATICA
L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione e le tempistiche di svolgimento.

PROCEDURA PER POSTI DI SOSTEGNO
La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

TITOLI VALUTABILI
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

CONFERMA IN RUOLO
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’articolo 399, comma 3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

RINUNCIA AL RUOLO
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

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