REQUISITI DI ACCESSO PER POSTO COMUNE
Possono partecipare al concorso ordinario i docenti in possesso dei seguenti requisiti alternativi:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso.
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso.
DOCENTI ABILITANTI IN ALTRE CLASSI DI CONCORSO O GRADI
L’art. 5 comma 4 bis del D.lgs 59/2017 prevede che i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
I docenti abilitati in altra classe di concorso o grado sono dunque esonerati dal possesso dei 24 CFU\CFA.
IL PROBLEMA DEI DOCENTI ABILITATI SU INFANZIA\PRIMARIA
In merito all’esonero dal possesso dei 24 CFU\CFA per i docenti abilitati nella scuola primaria\infanzia nei giorni scorsi era stato evidenziato un bug della piattaforma che non consentiva di indicare tra le abilitazioni possedute quelle relative alla scuola primaria e dell’infanzia.
Tale mancanza aveva sollevato qualche preoccupazione in quanto, a ben vedere, secondo un’interpretazione strettamente letterale della norma di cui all’art. 5 comma 4 bis, l’esonero si applica per il possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado (mentre non si fa riferimento ad altro “ordine” di scuola). Per interpretazione pressoché unanime però la norma va interpretata estensivamente in modo da ricomprendervi qualsiasi “grado” di scuola.
CORRETTO IL BUG
Apprendiamo che il bug che non consentiva l’indicazione dell’abilitazione su scuola primaria\infanzia è stato corretto. Inoltre, tra le altre abilitazione possedute che consentono l’esonero dai 24 CFU, vi è anche quella per il personale educativo.
I docenti in possesso di diploma magistrale ante 2001\2002 o di laurea in scienze della formazione primaria o di altra abilitazione nella scuola dell’infanzia\primaria\personale educativo potranno quindi partecipare al concorso ordinario senza i 24 CFU\CFA fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.