REQUISITI PER L’ACCESSO AI POSTI RELATIVI ALLE CDC DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
L’art. 5 comma 1 del D.lgs 59/2017 che disciplina i requisiti di partecipazione al concorso ordinario prevede che costituiscono requisito di accesso ai posti di docente per posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
TITOLO DI STUDIO
Il titolo di studio richiesto deve essere una laurea magistrale o a ciclo unico, oppure una laurea specialistica o un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coerutica o qualsiasi altro titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti per la scuola secondaria alla data nella quale viene indetto il concorso. Deve quindi trattarsi di un titolo di studio che dia accesso a una delle classi di concorso previste dalla tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017. Non è possibile invece accedere all’insegnamento con la sola laurea triennale.
Laddove richiesto, il titolo di studio deve essere comprensivo degli ulteriori requisiti previsti dalle tabelle: eventuali esami\CFU integrativi o titoli congiunti richiesti. Si precisa che alcuni titoli di studio danno accesso a una classe di concorso indipendentemente dal possesso di ulteriori requisiti mentre altre richiedono il conseguimento di specifici CFU\esami.
ESONERO PER I DOCENTI ABILITATI SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO O GRADO
Ai sensi di quanto disposto dal comma 4 bis dello stesso articolo, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. Quindi, i docenti abilitati su altro ordine\grado di scuola (es: docenti abilitati nella scuola primaria\infanzia in quanto possessori del diploma magistrale ante 2000\2001 o di una laurea in Scienze della formazione primaria) potranno partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria, seppur privi dei 24 CFU, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per insegnare nella scuola secondaria.
REQUISITI PER L’ACCESSO AI POSTI RELATIVI ALLE CDC DI INSEGNANTE TECNICO PRATICO (ITP)
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, ((il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Secondo quanto specificato dall’art. 22 comma 2 del decreto i requisiti suddetti, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti ((dalla normativa vigente in materia di classi di concorso)). Questo significa che per l’accesso alle classi ITP è sufficiente il possesso del solo diploma tecnico-pratico che, dia accesso alla classe di concorso di interesse.