Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, prevede delle modifiche anche per quanto concerne i requisiti di accesso e i titoli valutabili del concorso ordinario che ricordiamo, sarà bandito contestualmente al concorso straordinario.
Il testo approderà adesso in senato per l’approvazione definitiva.
ABROGAZIONE ESONERO DEI 24 CFU PER I DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Il comma 15 prevede la soppressione delle norme transitorie – recate dall’art. 17, co. 2, lett. d), secondo e terzo periodo, del d.lgs. 59/2017 e introdotte per venire incontro alle esigenze dei precari – in base alle quali (a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018 – L. di bilancio 2019) i soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente (tra cui, il conseguimento dei 24 CFU/CFA), potevano partecipare ai concorsi ordinari per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria per una tra le classi di concorso per le quali è stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10%.
Pertanto, per la partecipazione al concorso ordinario, i docenti con 3 annualità di servizio non sono più esonerati dal possesso dei 24 CFU\CFA.
ABOLIZIONE DELLA SUPERVALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO
È stato abrogata la disposizione del decreto-legge n. 4 del 2019 che aveva disposto che le graduatorie di merito del concorso ordinario da bandire entro il 2019 dovessero essere predisposte attribuendo ai titoli fino al 40 per cento del punteggio complessivo e che, tra i titoli valutabili, dovesse essere particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione. Tale previsione rappresentava una deroga rispetto alla disciplina generale in base alla quale i titoli possono essere valutati in maniera comunque non superiore al 20 per cento.
Di conseguenza, se il testo verrà confermato in parlamento, nel concorso ordinario i titoli saranno valutati nella misura massima del 20%.
Con successivo decreto sarà individuata la tabella di valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, che peseranno quindi in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo, tra i quali sarà particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca (vedasi paragrafo successivo), il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.
VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO
Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
REQUISITI DI ACCESSO
Alla luce delle modifiche introdotte, la partecipazione per posto comune è consentita ai candidati che posseggano i seguenti requisiti alternativi fra loro:
- Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
- Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso.
- Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione.
Per quanto riguarda la partecipazione per posti di insegnante tecnico pratico (ITP), l’art. 22, comma 2 del D.lgs 59/2017 prevede che fino ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. In altri termini, potranno partecipare al concorso ordinario con il solo possesso del titolo di studio richiesto, cioè il diploma.
Per la partecipazione per posto di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
POSTI BANDITI
Saranno banditi complessivamente 24.000 posti e sarà bandito per i posti che si prevede saranno disponibili nei due anni scolastici successivi a quello in cui si espleteranno le prove nelle diverse regioni e nelle diverse classi di concorso.
UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO PER GRADO
Ogni candidato può concorrere per una sola classe di concorso per grado quindi una per la secondaria di primo grado e per una sola classe per la secondaria di secondo grado. Chi ha il titolo di specializzazione su sostegno potrà concorrere anche per i posti di sostegno.