Il Decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2019, oltre a disciplinare il concorso straordinario, ha inciso anche sul concorso ordinario che verrà bandito contestualmente rispetto a quello straordinario, entro il 2019. Ricordiamo che il decreto deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento decorreranno i 90 giorni di tempo entro i quali saranno banditi i due concorsi.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO ORDINARIO
L’art. 15 del Decreto Legge prevede una modifica dell’art. 17 comma 2 del D.lgs 59/2017 che disciplina il concorso ordinario, determinando la soppressione del secondo e terzo periodo.
ART. 15 DECRETO LEGGE APPROVATO IL 10 OTTOBRE
All’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi“.
In particolare, il terzo periodo prevedeva che, in prima applicazione, dunque solo per il primo concorso da bandire, i soggetti che avessero svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, fossero esonerati dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
TERZO PERIODO ART. 17 COMMA 2 D.LGS 59/2017
In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) [24 cfu\cfa], o di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno”.
Pertanto i docenti con 3 annualità di servizio non sono più esonerati dal possesso dei 24 CFU\CFA. Tale previsione si giustifica probabilmente con il fatto che i docenti in questione potranno partecipare al concorso straordinario. Tuttavia, se questo è vero per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola Statale, lo stesso non si può dire per i docenti con servizio nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico i quali non potranno partecipare al concorso straordinario e, stante l’attuale assetto normativo, potranno partecipare a quello ordinario solo se in possesso dei 24 CFU\CFA.
Per di più tale modifica avviene a meno di 3 mesi dall’uscita dei bandi e rischia di costringere tantissimi docenti a dover acquisire in fretta tali crediti. Ci sembra in generale una scelta non condivisibile, tanto più che avviene in prossimità dell’uscita dei bandi. Tra l’altro moltissime università non hanno attivato in questo momento corsi che consentano di acquisire i CFU\CFA mancanti.
Onde evitare costosi e gravosi contenziosi sarebbe opportuno rivedere tale modifica in sede di conversione in Legge del decreto o consentire quantomeno un’ammissione con riserva ai docenti con 3 anni di servizio.
Alla luce di tale modifica, la partecipazione per posto comune è consentita ai candidati che posseggano i seguenti requisiti alternativi fra loro:
- Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
- Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso.
- Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione.