HomeConcorsiConcorso Ordinario: eliminato il divieto di partecipare alla procedura concorsuale successiva

Concorso Ordinario: eliminato il divieto di partecipare alla procedura concorsuale successiva [Emendamento approvato]

È in corso di svolgimento presso la V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede referente, la votazione sugli emendamenti relativi alla scuola nell’ambito del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS).

Secondo quanto si apprende, sarebbe stato approvato uno degli emendamenti che abroga quanto previsto dall’art. 59 comma 13:

I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”.

La norma, attualmente in vigore, prevede quindi che coloro che partecipano alla procedura concorsuale ordinaria in un certo anno non potranno partecipare a quella dell’anno successiva dovendo di fatto saltare un anno. Nessuna preclusione è invece prevista per la partecipare a classi di concorso\tipologie di posto diverse nonché per la procedura STEM, per la quale era prevista un’espressa deroga. 

Senonché, già dopo l’emanazione del Decreto Legge 73, da più parti erano arrivate critiche verso tale norma e diversi esponenti politici avevano annunciato la volontà di eliminarla, volontà che è emersa anche nella V commissione bilancio della Camera.

A tal riguardo sono stati presentati diversi emendamenti, poi riformulati e accomunati. Viene quindi soppresso l’ultimo periodo del comma 13 e conseguentemente anche con riferimento al primo periodo del comma 18 vengono soppresse le parole: “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.

Ricordiamo che, dopo l’approvazione degli emendamenti da parte della V commissione il disegno di legge di conversione giungerà all’esame della Camera e poi al Senato in modo da concludere il procedimento di conversione entro 60 giorni dall’entrata in vigore.  

VEDI IL REPORT DELLA V COMMISSIONE BILANCIO (PAG. 86\87)

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