domenica, Febbraio 9, 2025
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Concorso ordinario e concorso straordinario: saranno banditi contestualmente

L’intesa sottoscritta 1° di ottobre tra il mio MIUR e i sindacati prevede che il concorso straordinario sarà bandito contestualmente al concorso ordinario in modo da consentire a tutti di potere partecipare almeno a una procedura concorsuale. Una volta raggiunto l’accordo con i sindacati adesso il Decreto sarà presentato e approvato in Consiglio dei Ministri alla prima occasione utile.

Assumendo la forma di decreto legge, il provvedimento sarà subito efficace al momento della sua emanazione, fermo restando la necessità di essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.
In questo articolo ci occupiamo del concorso ordinario, già disciplinato dal D.lgs 59/2017 così come modificato dalla Legge di bilancio 2019.

PUBBLICAZIONE DEI BANDI
Secondo fonti sindacali, i bandi potrebbero essere pubblicati entro il mese di novembre in modo da espletare la procedura concorsuale relativa al concorso straordinario in tempo per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020\2021.

È evidente che la procedura concorsuale ordinaria non potrà concludersi in tempo per le immissioni in ruolo 2020\2021 in quanto è strutturata in due prove scritte, più la prova orale nonché l’eventuale prova preselettiva. 

CONCORSO ORDINARIO

REQUISITI DI ACCESSO PER POSTO COMUNE
I requisiti di accesso per posto comune sono alternativamente i seguenti:

  • Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU.
  • Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso.
  • Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione.
  • Titolo di accesso + 3 anni di insegnamento di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso (in prima applicazione).

Questo significa che sono esonerati dal possesso dei 24 CFU nelle  discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, i docenti in possesso di abilitazione specifica nella stessa classe di concorso e i docenti abilitati in altre classi di concorso o ordini di scuola. Infine, sono esonerati anche i docenti con 3 anni di servizio prestati negli ultimi 8 anni indipendentemente che siano stati svolti su posto di sostegno o su posto comune o su altri ordini\gradi di scuola.

Quest’ultimo esonero però è previsto esclusivamente in prima applicazione vale a dire solamente con riferimento al prossimo concorso e non per i successivi.

REQUISITI DI ACCESSO PER INSEGNANTE TECNICO PRATICO (ITP)
Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) potranno partecipare al concorso con il semplice possesso del diploma ottenuto al termine dell’esame di Stato. Tali docenti, inoltre, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. 

A partire dall’anno scolastico 2024\2025 anche per le classi di concorso di insegnante tecnico pratico sarà previsto come titolo di accesso il diploma di laurea di primo livello e sarà obbligatorio conseguire altresì i 24 CFU.

REQUISITI DI ACCESSO PER POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda la procedura per posti di sostegno, potranno accedere al concorso esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO
Sarà possibile partecipare al concorso per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno. 

Pertanto, non sarà possibile partecipare per due distinte classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado o per due del primo grado mentre sarà consentito partecipare per una classe di concorso della scuola di secondaria di primo grado e per un’altra del secondo grado. Resta salva la possibilità di partecipare comunque per posti di sostegno, anche per più ordini\gradi di scuola qualora il candidato ne possegga i requisiti. Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione.

PROVE CONCORSUALI PER POSTO COMUNE E PER POSTO DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Sono previste due prove scritte e una orale. Diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente, non sono previsti esoneri dallo svolgimento delle prove per cui tutti i candidati dovranno sostenere tutte le prove concorsuali. Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva. 

La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 
La  seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.  e la prova orale che consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso.  Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi.

PROVE CONCORSUALI PER POSTO DI SOSTEGNO
Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale. La prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica dell’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno sette decimi o equivalente. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

CONCORSO ABILITANTE
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, permetterà di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. 

Questo comporta delle importanti conseguenze:

  • In primo luogo, i docenti che pur superando tutte le prove, non si collocheranno nei posti messi a bando, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso e, di conseguenza, potranno eventualmente iscriversi nella II fascia delle graduatorie d’istituto. In altri termini, pur non avendo diritto all’immissione in ruolo avranno comunque il vantaggio di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto.
  • In secondo luogo, i docenti che parteciperanno al concorso per più classi di concorso (es: A-12, A-22 e\o sostegno), qualora dovessero superare le prove concorsuali per entrambe le classi di concorso, conseguiranno l’abilitazione per entrambe le classi. Nel caso in cui si troveranno in posizione utile per l’immissione in ruolo per entrambe le classi di concorso, dovranno poi optare per una di esse ma risulteranno comunque abilitati in entrambe con la conseguenza che successivamente potranno eventualmente richiedere il passaggio di ruolo o il trasferimento, nell’ambito delle procedure di mobilità. 

GRADUATORIE DI MERITO
La graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Non sono quindi previsti idonei in quanto le graduatorie saranno composte esclusivamente dai docenti vincitori.

Viene specificato che rimane fermo il diritto all’assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi. Questo significa che i vincitori devono essere assunti anche negli anni successivi qualora nel biennio di validità delle graduatorie non sia ancora avvenuta la loro assunzione. 

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

IMMISSIONE IN RUOLO
vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I docenti stipuleranno un contratto a tempo indeterminato già all’atto dell’immissione in ruolo e il percorso di formazione e prova sarà ripetibile in caso di esito negativo.

Il percorso di formazione e prova sarà disciplinato con apposito Decreto Ministeriale il quale definirà le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Dovrebbe trattarsi di un periodo di formazione e prova strutturato sulla falsariga del tradizionale anno di prova di cui al DM 850/2015.  

VINCOLO QUINQUENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in soprannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione.

TITOLI ACCADEMICI NELL’AMBITO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE
L’art. 3 comma 6 del D.lgs 59/2017 prevede la valutazione come “titoli valutabili” dei titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione quali, ad esempio, master\corsi di perfezionamento\diplomi di specializzazione biennali o altri titoli accademici.

TRACCE CONCORSO 2012

TRACCE CONCORSO 2016
Scarica qui le tracce del concorso 2016


TRACCE CONCORSO 2016 PROVE SUPPLETIVE
Tracce da A001 a A015

Tracce da A016 a A030
Tracce da A031 a A050 
Tracce da A051 a A064
Tracce da B002 a B012
Tracce da B014 a B026

Tracce Sostegno 
Tracce Infanzia-primaria

D.M. 616/2017
Programma Concorso 2012
Programma Concorso 2016

 

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