L’USR Lombardia, Ufficio VII ha emanato la nota n. 28139 del 7 ottobre 2022 con la quale si forniscono chiarimenti in ordine al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento – concorso ordinario per il personale docente ex D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e s.m.i.
A fronte delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità e tempistiche di attestazione, da parte dell’Ufficio scolastico regionale, del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in favore dei candidati che superano le prove scritte del concorso ordinario per il personale docente bandito con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, per classi di concorso e per le regioni per cui la Lombardia è responsabile, si rimanda alla consultazione dell’art.7, comma 7, del D.D. 23 gennaio 2022, n. 5, ai sensi del quale
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C”.
Tale disposizione, che conferma la natura abilitante del suddetto concorso già espressamente sancita dall’art. 14 del D.D. 21 aprile 2020, n. 499, precisa che i candidati che superano tutte le prove del concorso conseguono automaticamente l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione e per quelle indicate nell’allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021 (Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione).
In adempimento di quanto previsto dal sopracitato art. 7, comma 7, del D.D. 5/2022, la presente vale, quindi, quale attestazione, da parte del competente Ufficio scolastico regionale, del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in favore:
a) dei candidati che, nel caso in cui la procedura si sia già conclusa con l’approvazione della relativa graduatoria di merito sono ivi inclusi per aver superato tutte le prove attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
b) dei candidati che, con riferimento alle classi di concorso per le quali la procedura è tuttora in corso, saranno inclusi nelle rispettive graduatorie di merito in ragione del conseguimento nelle prove dei punteggi minimi di cui sopra, dal momento di pubblicazione della graduatoria stessa.
In proposito, fa fede, sotto il profilo soggettivo – considerato anche l’allegato 2 al Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 che contiene il prospetto delle aggregazioni territoriali – l’elencazione nominativa dei candidati collocati nelle graduatorie per ciascuna classe di concorso e regione interessata; sotto il profilo temporale, la data di pubblicazione delle stesse graduatorie sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di cui si raccomanda a tutti gli interessati la periodica consultazione.
Si considerano, in definitiva, abilitati i docenti collocati nelle graduatorie del concorso ordinario per il personale docente disciplinato con il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, e successive modificazioni e integrazioni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia delle graduatorie medesime, con riferimento alle classi per cui le prove concorsuali sono state e saranno superate con i punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e quelle incluse nella tabella di corrispondenza di cui al sopracitato allegato C al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, con riferimento alla regione Lombardia e alle regioni ad essa aggregate secondo le disposizioni del bando.
In ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento – in considerazione della già richiamata natura abilitante del concorso de quo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 7, del D.D. 5/2022 e 14 del D.D. 499/2020 – , nelle more dell’eventuale adozione di certificazioni automatizzate da parte dell’Amministrazione Centrale MI, non saranno rilasciati atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento, potendo gli interessati esibire agli organi richiedenti la presente comunicazione unitamente alla specifica graduatoria concorsuale.
Solo per i docenti intenzionati ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento all’estero saranno adottati, su richiesta, atti di attestazione ad personam, in ragione della peculiarità della fattispecie, che coinvolge plurimi sistemi ordinamentali.
Si coglie l’occasione per precisare che l’eventuale rinuncia del docente all’immissione in ruolo non incide sulla già maturata abilitazione, ma solo sulla possibilità di partecipare alle successive operazioni di scorrimento della graduatoria: il docente che entra in turno di nomina e rinuncia al reclutamento non sarà più convocato per le operazioni di immissione in ruolo concernenti la specifica classe, ma conserva comunque l’abilitazione all’insegnamento.