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martedì, Gennaio 14, 2025
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Concorso Ordinario: con Diploma ITP si partecipa senza i 24 CFU

CONCORSO ORDINARIO
È fissato al 31 Luglio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria.
A tale procedura possono partecipare, per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) anche coloro che sono in possesso di un Diploma che dia accesso a una delle classi di concorso tecnico-pratiche.


PROCEDURA SU BASE REGIONALE
La procedura concorsuale è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. È finalizzata alla copertura di complessivi 33.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive

Per accedere alla piattaforma sarà possibile utilizzare in alternativa:

  • le credenziali SPID
  • un’utenza valida per il servizio “Istanze on Line (POLIS)

INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Il concorso viene bandito anche per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Si tratta di docenti con competenze prevalentemente tecniche e pratiche che operano per lo più all’interno dei laboratori. Negli istituti tecnici lavorano in compresenza con il docente curricolare, mentre negli Istituti Professionali possono svolgere la propria attività in completa autonomia. È questo il caso, per esempio, dei docenti che insegnano le discipline di sala, ricevimento e cucina negli istituti professionali a indirizzo alberghiero.

REQUISITI DI ACCESSO PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso con il solo titolo di diploma previsto per l’acceso alla classe di concorso. Infatti, fino all’anno scolastico 2024/2025 sono esonerati sia dal possesso dei 24 CFU sia dal possesso del titolo di laurea triennale previsto.
Le classi di concorso ITP sono identificate dalla lettera B iniziale (es: B-19 o B-2o).


Vedi la Tabella B per vedere i requisiti di accesso alle varie classi di concorso
Controlla qui i requisiti di accesso alle varie classi di concorso

PROGRAMMI CONCORSUALI
I programmi concorsuali, nonché l’articolazione delle prove scritte, sono indicati all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

LA PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall’allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

LA SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

LA PROVA ORALE
I candidati che hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.  

Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 

La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. 
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

TITOLI VALUTABILI
I titoli valutabili sono indicati all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

GRADUATORIE DI MERITO
Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. 
Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

ANNO DI PROVA E CONFERMA IN RUOLO
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano gia’ superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE
La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

RINUNCIA AL RUOLO
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020
Allegato 1 Prospetto ripartizione posti
Allegato 2, prospetto aggregazioni Concorso Ordinario
Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020
Allegato A Programmi concorso secondaria
B1 Criteri orale posto comune
B2 Criteri orale posto comune Lingua inglese
B3 Criteri orale posto sostegno
B4 Criteri prova pratica
Allegato C titoli concorso ordinario secondaria
Allegato D abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria

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