HomeConcorsiConcorso ordinario: abolita la supervalutazione dei titoli e del servizio

Concorso ordinario: abolita la supervalutazione dei titoli e del servizio

La Legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha disposto l’introduzione dell’art. 7 bis all’interno del DL 28 gennaio 2019 n. 4:

Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell’attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli”.

Con questo intervento è stato disposto che nel primo dei concorsi bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% di quello complessivo e che tra i titoli valutabili sia particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.

Com’è noto, infatti, nei concorsi pubblici i titoli pesano normalmente 20 punti su un totale di 100. Il provvedimento innalza tale limite a 40 punti su 100. Inoltre, nell’ambito dei 40 punti sarà particolarmente valutato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie) fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.

Si tratta evidentemente di un intervento che mirava a favorire, in sede concorsuale, i docenti precari con molti anni di servizio che avrebbero potuto contare sulla valutazione fino a 20 punti dei titoli di servizio e fino a 40 punti di titoli complessivi su un totale di 100. Il peso dei titoli rispetto alle prove concorsuali sarebbe stato, infatti, più rilevante rispetto a quello tradizionalmente previsto (20 punti su 100).

ABOLITA LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINO AL 40% NEL CONCORSO ORDINARIO
Le Commissioni di merito riunite VII e XI, Cultura e Lavoro in sede referente, nella discussione relativa al decreto-legge avente per oggetto misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,  hanno abrogato una disposizione del decreto-legge n. 4 del 2019 che aveva disposto che le graduatorie di merito del concorso ordinario da bandire entro il 2019 dovessero essere predisposte attribuendo ai titoli fino al 40 per cento del punteggio complessivo e che, tra i titoli valutabili, dovesse essere particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione. Tale previsione rappresentava una deroga rispetto alla disciplina generale in base alla quale i titoli possono essere valutati in maniera comunque non superiore al 20 per cento.
Di conseguenza, se il testo verrà confermato in parlamento, nel concorso ordinario i titoli saranno valutati nella misura massima del 20%.

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