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Concorso Ordinario Secondaria 2020: domande dal 15 giugno al 31 luglio; Tutti gli allegati

VEDI LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

CONCORSO ORDINARIO
Il concorso ordinario per titoli ed esami è finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria così come previsto dal bando (Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020).

PROCEDURA SU BASE REGIONALE
La procedura concorsuale è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. È finalizzata alla copertura di complessivi 33.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.

La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a partire dalle 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.

REQUISITI DI ACCESSO PER POSTO COMUNE
Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.

REQUISITI DI ACCESSO PER POSTO DI SOSTEGNO
Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al paragrafo precedente congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PARTECIPAZIONE CON RISERVA DEGLI ABILITATI ESTERI
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

PARTECIPAZIONE CON RISERVA DEGLI SPECIALIZZANDI
Sono ammessi con riserva ai concorsi banditi nel 2020 per i relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all’art. 3, comma 2, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA REGIONE
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

POSTI DISPONIBILI

DOVE SI SVOLGERANNO LE PROVE CONCORSUALI
Per verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali si invita a consultare la sezione Dove sostenere l’esame o in alternativa l’Allegato 2 del bando che riporta le aggregazioni territoriali previste.

PROGRAMMI CONCORSUALI
I programmi concorsuali, nonchè l’articolazione delle prove scritte, sono indicati all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

PROVA PRESELETTIVA
I bandi possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le altre, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.  
La prova preselettiva computer-based è volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

Alla prova  scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo (persone disabili affette da invalidità uguale o superiore all’80%).

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

LA PRIMA PROVA SCRITTA (PER POSTO COMUNE)
La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall’allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

LA SECONDA PROVA SCRITTA (PER POSTO COMUNE)
La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta e’ condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

LA PROVA ORALE (PER POSTO COMUNE)
I candidati che hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.  

Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 

La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. 
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e’ superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

PROVA PRATICA
L’allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del decreto legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
In questo caso, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

PROVA SCRITTA PER POSTO DI SOSTEGNO
La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti.

Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e’ superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

PROVA ORALE PER POSTI DI SOSTEGNO
La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TITOLI VALUTABILI
I titoli valutabili sono indicati all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

GRADUATORIE DI MERITO
Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, e’ disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. 

Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

ANNO DI PROVA E CONFERMA IN RUOLO
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE
La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

RINUNCIA AL RUOLO
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020
Allegato 1 Prospetto ripartizione posti
Allegato 2, prospetto aggregazioni Concorso Ordinario
Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020
Allegato A Programmi concorso secondaria
B1 Criteri orale posto comune
B2 Criteri orale posto comune Lingua inglese
B3 Criteri orale posto sostegno
B4 Criteri prova pratica
Allegato C titoli concorso ordinario secondaria
Allegato D abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria

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