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Concorso Educazione motoria alla primaria: chi supera le prove consegue l’abilitazione all’insegnamento [Chiarimenti]

In questi mesi si sta svolgendo il concorso ordinario per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

I posti banditi sono complessivamente 1.740 posti, così come individuato dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023.

La presentazione delle domande è avvenuta entro il 6 settembre 2023 (ore  23:59).

Posti disponibili

Regione Numero posti
Abruzzo 33
Basilicata 4
Calabria 34
Campania 175
Emilia Romagna 151
Friuli Venezia Giulia 36
Lazio 183
Liguria 27
Lombardia 350
Marche 37
Molise 2
Piemonte 116
Puglia 122
Sardegna 31
Sicilia 134
Toscana 101
Umbria 24
Veneto 180
TOTALE 1.740

REQUISITI DI ACCESSO
L’accesso al concorso era riservato a coloro che siano in possesso congiuntamente di:

  1. laurea magistrale conseguita nella classe
    1. LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»
    2. LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
    3. LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure
    4. titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
      1. laurea nella classe 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
      2. laurea nella classe 75/S Scienze e tecnica dello sport;
      3. laurea a nella classe 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.
  2. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Esclusi invece i diplomati ISEF. 

RISERVA DI POSTI
Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è stata prevista una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, qualora il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Rinviamo a questo articolo per i dettagli sul concorso.

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
La commissione giudicatrice a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore al contingente assegnato, come determinato dal bando. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l’approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso.

Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.

La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
L’art. 14 comma 8 del bando prevede che:

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, costituisce abilitazione all’insegnamento nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

Quindi, il superamento di tutte le prove concorsuali conferirà l’abilitazione all’insegnamento. 

É bene precisare che per l’ottenimento dell’abilitazione basta il mero superamento delle prove. Non è necessario quindi rientrare nei posti messi a bando (c.d. “vincitori”). 

In altri termini, l’abilitazione è conseguita sia dai vincitori sia da coloro i quali superano le prove ma non rientrano tra i vincitori (c.d. “idonei”).

Sotto il profilo temporale, come a sua tempo chiarito dall’USR Lombardia con la nota n. 28139 del 7 ottobre 2022,  rileva la data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale, di cui si raccomanda a tutti gli interessati la periodica consultazione.

Si considerano, in definitiva, abilitati i docenti collocati nelle graduatorie del concorso ordinario con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico regionale.

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