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martedì, Gennaio 14, 2025
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Concorso docenti secondaria: cosa significa che non sarà abilitante? [Chiarimenti]

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito inPA i bandi:

Le domande possono essere presentate entro il 9 Gennaio 2024 ore 23:59.

CONCORSO SECONDARIA

Al concorso della scuola secondaria si può partecipare se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:

    • Abilitazione nella specifica classe di concorso per cui si intende concorrere.
    • Titolo di accesso alla classe di concorso + Tre anni di servizio negli ultimi cinque anni (di cui almeno uno nella specifica classe di concorso).
    • Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
  • Per quanto riguarda gli ITP, i requisiti di accesso alternativi sono invece due:
    • Abilitazione specifica, oppure
    • Diploma che dia accesso alla classe di concorso della tabella B allegata al DPR 19/2016 (il titolo di diploma rimane valido fino al 31 dicembre 2024. Dopodiché sarà richiesto il possesso della laurea triennale coerente con la classe di concorso). In questo caso non è necessario il possesso delle tre annualità di servizio o dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

CI SARANNO IDONEI?
I bandi e i regolamenti concorsuali prevedono che:

La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso, tipologia di posto e per il sostegno, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il
superamento delle prove concorsuali.

Si prevede quindi che le graduatorie concorsuali saranno composte da un numero di vincitori pari al numero di posti messi a bando. Non ci saranno quindi idonei salva la possibilità di “recuperi” per eventuali rinunce all’immissione in ruolo intervenute successivamente.

QUOTE DI RISERVA
Le graduatorie concorsuali saranno redatte tenendo conto delle quote di riserva previste dalle Leggi 68/1999 e dagli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

In particolare:

  • i bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici  (nei dieci anni precedenti) di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
  • Nella compilazione delle graduatorie si applicano le riserve previste per le c.d. categorie protette (Legge 68/1999) nonché a favore dei militari volontari congedati.

IL CONCORSO NON SARÀ ABILITANTE
Va precisato che il concorso in questione non sarà abilitante, nel senso che il mero superamento delle prove non conferirà l’abilitazione all’insegnamento.

L’abilitazione potrà essere conseguita successivamente attraverso il completamento della formazione.

Infatti, coloro che vincono i concorsi, ma siano privi dell’abilitazione, è prevista la stipula di un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

In particolare:

  • Coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
  • Coloro che partecipano al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.
  • Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione.

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo. 

CONCORSO ORDINARIO O STRAORDINARIO?
Il concorso in questione si configura come ordinario. Come conferma la UIL Scuola, Il superamento delle prove del concorso dà diritto al punteggio spendibile nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto, secondo le rispettive tabelle di valutazione dei titoli. Ciò indipendentemente se si rientra o meno nei posti disponibili.

 

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