È giunta in serata la notizia della Sentenza 08655 del 2 luglio 2019 con cui il TAR Lazio ha disposto l’annullamento della procedura concorsuale per il reclutamento di 2910 Dirigenti Scolastici. Il concorso era giunto sotto la lente di ingrandimento dei giudici amministrativi per svariate presunte illegittimità ma il motivo determinante del provvedimento risiede nell’illegittima composizione della commissione concorsuale, poiché alcuni membri sono stati ritenuti dai giudici incompatibili. Il TAR del Lazio ha infatti respinto tutte le altre doglianze proposte dalla ricorrente.
I MOTIVI DELLA SENTENZA
Tra gli undici motivi prospettati dalla ricorrente, il TAR ritiene di accogliere esclusivamente l’ultimo l’undicesimo, la cui portata però appare devastante.
Nella seduta del 25 gennaio 2019, il Comitato Tecnico Scientifico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.
In particolare, nella sentenza si fa riferimento a due membri della sottocommissione che risultano aver svolto attività formativa nell’anno precedente all’indizione del concorso e a un altro membro che, in quanto Sindaco del Comune di Alvignano, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi.
Di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.
Ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato”.
QUALI CONSEGUENZE
In base al contenuto della sentenza, sembrerebbe che la dichiarazione di illegittimità della procedura concorsuale coinvolga solo la parte in cui sono intervenuti i membri della commissione considerati incompatibili. Poiché questi hanno partecipato solo successivamente allo svolgimento della prova preselettiva, questa prova non dovrebbe essere intaccata dalla sentenza. Occorrerebbe invece rifare le prove successive (quella scritta e quella orale).
LE SCUOLE E IL PROBLEMA DELLA REGGENZA
La decisione del TAR Lazio rischia di causare seri problemi al funzionamento delle scuole italiane dove già oggi molte scuole, a causa della carenza di Dirigenti Scolastici, si trovano in reggenza (basti pensare che su 600 scuole in Veneto, 259 attualmente sono senza un preside titolare).
La reggenza è quell’istituto in base al quale la gestione di una scuola scuola vicina e senza Dirigente viene assegnata alla gestione di un altro Dirigente titolare di una scuola vicina. Il risultato è che un unico preside deve dirigere due scuole contemporaneamente con un rimborso minimo (circa 500 euro al mese in più). È chiaro che questo sistema consente allo Stato un notevole risparmio ma comporta notevoli disagi nella gestione quotidiana di entrambe le scuole.
L’APPELLO DEL MINISTERO
Contro tale decisione del TAR che rischia di peggiorare tale situazione, il MIUR è pronto a dare battaglia predisponendo, insieme all’Avvocatura dello Stato, l’appello al Consiglio di Stato e chiedendo la sospensione della sentenza, in attesa della pronuncia dei giudizi di appello, con la speranza che questa possa arrivare tempestivamente.
È evidente però che i tempi sono davvero stringenti e un nuovo anno scolastico rischia di avere inizio in una situazione di notevole disagio.