Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nuova FAQ, la n. 29 che si aggiunge alle precedenti, con la quale si forniscono importanti chiarimenti.
29. D: Sono in possesso dell’abilitazione, ma partecipo al Concorso con il requisito Titolo di studio e 3 annualità. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione?
R: Il punteggio aggiuntivo spetta soltanto a chi partecipa al concorso con l’abilitazione specifica, mentre non è attribuibile ai candidati che utilizzano altri titoli per accedere al concorso. In ogni caso, si evidenzia che il punteggio di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione non è dichiarabile, in quanto verrà riconosciuto a cura della commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata.
PUNTEGGIO PER L’ABILITAZIONE
La FAQ chiarisce innanzitutto che il punteggio previsto per il possesso dell’abilitazione di cui alle voci A.1.2 (se l’abilitazione è selettiva) e A.1.3 (se l’abilitazione non è selettiva), spetta esclusivamente qualora il candidato partecipi al concorso con l’abilitazione.
Ebbene, la FAQ, oltre a chiarire che detti punteggi spettano solamente se si accede al concorso con l’abilitazione specifica, chiarisce altresì che detti punteggi (di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione) non sono dichiarabili dai candidati, ma verranno riconosciuti a cura della commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata.
IL PROBLEMA DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ricordiamo che la tabella di valutazione titoli prevede:
- Voce A.1.2 ulteriori 12,5 punti qualora sia stato dichiarato come titolo di accesso un’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso (es: il vecchio TFA 2012\2014 o la vecchia SSIS o anche i nuovi percorsi abilitanti da 30/60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, se si tratta di percorsi “a numero chiuso”). Infatti la FAQ Ufficiale 17 chiarisce che tale punteggio spetta anche nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 “a numero programmato”, quali i corsi abilitanti da 60 CFU e da 30 CFU per “triennalisti” (in quanto soggetti a numero chiuso). La FAQ chiarisce che non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.
- Voce A.1.3 ulteriori 5 punti per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2. Ebbene, come chiarito dalle FAQ Ufficiali 17 e 18, coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite percorsi da 30 CFU art. 13, essendo a numero aperto, sono da considerarsi rientranti in questa tipologia in quanto il percorso svolto non ha le caratteristiche di selettività.
- Per l’abilitazione conseguita tramite il concorso non è invece possibile usufruire del punteggio di cui alle voci A.1.2 e A.1.3, come chiarito dalle FAQ ufficiali n. 15 e n. 16, in quanto i punteggi in questione si riferiscono a “percorsi di abilitazione” e non all’abilitazione conseguita mediante il superamento del concorso. Il superamento delle prove concorsuali potrà invece essere dichiarato nei titoli valutabili, voce “B.4.1”.
Concentrandosi adesso sui percorsi abilitanti da 30 CFU:
- Spettano 12,5 punti nel caso dei percorsi abilitanti da 30 CFU per triennalisti in quanto questi percorsi sono considerati a numero programmato (quindi selettivi, benché la selezione sia avvenuta solo per “titoli”).
- Spettano 5 punti nel caso dei percorsi abilitanti 30 CFU art. 13 riservati ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno, in quanto l’accesso a tali percorsi è avvenuto senza “numero chiuso”.
Senonché, per le due tipologie di percorsi la piattaforma ministeriale predisposta per la compilazione delle domande, non consente di indicare con quale delle due tipologie di percorsi da 30 CFU è stata conseguita l’abilitazione. Infatti, la voce presente nel menu a tendina è tale da ricomprendervi entrambe le tipologie di percorsi.
Infatti, la piattaforma ministeriale nel menu a tendina dove è possibile selezionare la procedura di abilitazione, indica nella stessa voce:
- l’abilitazione conseguita attraverso i 30 CFU/CFA previsti dall’art. 2-bis comma 2 e art. 2-ter comma 4-bis (per i c.d. “triennalisti)
- l’abilitazione conseguita attraverso i 30 CFU/CFA previsti dall’art. 2-ter comma 4 (c.d. 30 CFU per chi è già in possesso di abilitazione/specializzazione).
La piattaforma quindi non consente agli aspiranti di indicare quale dei due suddetti percorsi è stato frequentato.
In presenza di ciò, e in mancanza di una modifica dell’ultim’ora della piattaforma, le commissioni dovranno inevitabilmente richiedere successivamente ai candidati di autocertificare quale dei due percorsi è stato frequentato oppure verificare direttamente presso gli atenei coinvolti. Ciò al fine di attribuire il punteggio ulteriore che, a seconda dei casi, sarà di 5 punti o di 12,5 punti.