Sono scaduti il 9 gennaio i bandi dei concorsi ORDINARI per infanzia\primaria e per la scuola secondaria.
CONCORSO ORDINARIO O STRAORDINARIO?
Nonostante in questi mesi sia stata utilizzata in modo fuorviante l’espressione “Concorso Straordinario TER”, i concorsi in questione si configurano come ordinari.
Se questo è pacifico per quanto riguarda il concorso della scuola dell’infanzia e primaria, qualche precisazione in più va fatta per il concorso della scuola secondaria.
A fugare ogni dubbio, la pagina del Ministero dove si legge chiaramente che si tratta di concorsi ordinari. Non si tratta infatti di concorsi straordinari ed è scorretto continuarli a definire come tali.
COSA SIGNIFICA CONCORSO ORDINARIO?
Nell’ambito dei concorsi occorre distinguere:
- Concorsi ordinari che sono tendenzialmente aperti a tutti (senza particolari requisiti di servizio).
- Concorsi straordinari che, avendo lo scopo della stabilizzazione dei precari sono aperti esclusivamente ai precari che hanno maturato almeno tre annualità di servizio (vedi il concorso straordinario 2020 e lo straordinario BIS).
Fatta questa distinzione, è evidente che il concorso 2023 si configura come ordinario perché non è aperto solamente a chi è in possesso dei tre anni di servizio ma, al contrario, è aperto anche a chi è in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, anche se privi di servizio.
PERCHÉ ALLORA IL CONCORSO NON É ABILITANTE?
Il concorso 2023, pur essendo un concorso ordinario non è di per sé abilitante. Cosa significa questo? Come è possibile che un concorso ordinario non sia abilitante?
In realtà, si tratta di due questioni distinte e separate. Un concorso ordinario non deve essere per forza abilitante e viceversa, un concorso potrebbe essere abilitante pur non essendo ordinario. Le due cose non vanno necessariamente di pari passo.
A titolo esemplificativo il concorso ordinario 2016 non era un concorso abilitante (anzi, l’abilitazione ne era un requisito di accesso).
COSA SIGNIFICA CHE NON SARÀ ABILITANTE?
Il concorso 2023 non sarà abilitante, nel senso che il mero superamento delle prove non conferirà l’abilitazione all’insegnamento.
Questo perché la riforma del reclutamento ha previsto che l’abilitazione venga conseguita solo dopo aver completato il percorso di formazione iniziale.
Infatti, i vincitori del concorso che siano privi dell’abilitazione, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.
In particolare:
- Coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
- Coloro che partecipano al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.
- Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione.
Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.
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