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Concorso 2023 e titolo dichiarato per l’accesso: abilitazione o laurea? Con le GM emergono le prime discrepanze

Cominciano ad essere pubblicate in queste settimane le graduatorie del concorso ordinario per la scuola secondaria bandito con decreto 2575 del 6 Dicembre 2024.

Si tratta del primo concorso PNRR a cui farà seguito entro la fine dell’anno il secondo concorso PNRR. Entrambi i concorsi fanno parte della c.d. “Fase transitoria”.

REQUISITI DI ACCESSO
L’art. 4 del bando “Requisiti di accesso” stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

  1. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico 10 livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Il bando richiede quindi come requisiti congiunti la “laurea” + “l’abilitazione”. Tuttavia, il comma 3 stabilisce altresì che:

  • Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

In sostanza i requisiti di accesso sono così definiti dal bando:

  • Laurea + Abilitazione
  • Laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
  • Laurea + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni

LA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO
La tabella titoli allegata al bando di concorso (Allegato B), alla voce A.1.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 12,5 punti in funzione del titolo di accesso dichiarato.

La voce A.1.1 prevede l’attribuzione di un punteggio in base al:

  • Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c);
  • Abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Tale punteggio (al massimo 12,5 punti), viene attribuito sulla base del votazione conseguita applicando la formula indicata

Punteggio spettante = [(Votazione DEL TITOLO DI ACCESSO – 75)/2]

La formula indicata fa sì sostanzialmente che vengano attribuiti in base al voto:

  • 0 Punti per le votazioni pari o inferiori a 75
  • 0,5 punti per ogni votazione superiore a 75
  • 12,5 punti solo nel caso di votazione massima 100/100

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi riportati a 100 (occorre quindi fare la relativa proporzione).

I PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER LE ABILITAZIONI\CONCORSI
Oltre al punteggio calcolato in funzione del voto di abilitazione, le tabelle ministeriali prevedono ulteriori 12,5 punti in funzione della voce A.1.2 qualora sia stato dichiarato come titolo di accesso un’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso (es: il vecchio TFA 2012\2014 o la vecchia SSIS).

Coloro che hanno invece conseguito l’abilitazione mediante il superamento del concorso, non potevano far valere la voce A.1.2 (come chiarito dalla FAQ ufficiale n. 16). Potevano invece far valere il superamento del concorso dichiarando nella voce B.4.1 che prevedeva sempre l’attribuzione di 12,5 punti per l’inserimento per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto.

  1. D: Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
    R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli

IL CASO DEGLI ABILITATI DA CONCORSO
Come anticipato, i docenti abilitati avrebbero diritto ad avere:

  • Fino a 12,5 punti in base al voto del titolo di accesso (voce A.1.1)
  • Altri 12,5 punti (a seconda del tipo di abilitazione) ai sensi della voce A.1.2 (se trattasi di abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi) oppure B.4.1 (superamento delle prove di un concorso ordinario).

Ebbene, come anticipato, il punteggio di cui alla voce A.1.1 dipende dalla votazione del titolo di accesso e per votazioni pari o inferiori a 75/100 non viene attribuito alcun punteggio. Ora, nel caso del concorso 2020, la cui base è espressa in 250esimi, la gran parte dei candidati ha ottenuto un punteggio basso che, rapportato  in 100simi, li porta ad avere una votazione inferiore a 75/100 o solo di poco superiore. Sostanzialmente non è raro vedere candidati abilitati con punteggio zero nella voce A.1.1 (titolo di accesso) o con punteggi molto bassi.

Ciò perché nel caso dei docenti “abilitati”, il sistema calcola il punteggio sulla base del voto di abilitazione, senza considerare minimamente il voto di laurea che invece potrebbe essere molto più alto. E ciò nonostante la piattaforma ministeriale, anche nel caso dei candidati abilitati, richiedesse l’inserimento anche dei dati del titolo di laurea. In altri termini, per i candidati che hanno dichiarato l’accesso con l’abilitazione, il punteggio di cui alla voce A.1.1. viene calcolato in base alla voto dell’abilitazione mentre per gli altri candidati che accedono con la laurea, viene preso in considerazione il voto di laurea. 

Orbene, in questi casi poteva essere conveniente in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarare come titolo di accesso la laurea, nonostante il possesso dell’abilitazione.

Senonché il punto al momento della compilazione della domanda non era assolutamente chiaro. Infatti, da un lato vi era chi si domandava se costituisse un errore dichiarare l’accesso con la laurea, pur avendo l’abilitazione. D’altro canto vi era il timore che, partecipando al concorso con la sola laurea + 24 CFU, si sarebbe poi dovuto conseguire il percorso abilitante da 36 CFU (pur avendo già l’abilitazione). Il punto non era stato in nessun modo chiarito dal Ministero. Anzi, da più parti si paventava questo possibile rischio.

Alcuni candidati, assumendosene il relativo rischio, hanno operato dichiarando come titolo di accesso la laurea (con votazione più elevata rispetto all’abilitazione). Altri, in possesso dei medesimi titoli e per mancanza di chiarezza in fase d’iscrizione, non lo hanno fatto.

Siamo quindi di fronte a candidati che sono in possesso dei medesimi titoli (laurea + abilitazione) ma che hanno compilato la domanda in modo diverso. Tale discrepanza emerge oggi a distanza di mesi con la pubblicazione delle prime graduatorie di merito. 

Sicuramente il problema si sarebbe potuto evitare se il Ministero avesse chiarito fin da subito che era possibile per tutti, anche per coloro che avevano già un’abilitazione, accedere anche con la laurea (o in generale con il titolo più favorevole) e, soprattutto, se si fosse chiarito fin da subito che, indipendentemente dal titolo di accesso utilizzato per il concorso, coloro che sono già in possesso della “specifica” abilitazione nella classe di concorso, non avrebbero dovuto seguire alcun percorso abilitante post-concorso.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di considerare il titolo più vantaggioso per l’aspirante, sia questo la laurea o l’abilitazione, a seconda dei casi. 

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