Il TAR Lazio con sentenza n. 9530/2019 ha accolto il ricorso patrocinato dai legali ANIEF, in merito al diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato, in riferimento al concorso bandito 2018 per abilitati.
Il Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.33 del 9.2.2018 limitata infatti la valutazione del servizio prestato a tempo determinato senza considerare quella svolta a tempo indeterminato.
È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (…)”.
Questa norma era stata assai contestata soprattutto da molti docenti delle scuole paritarie i quali vengono spesso assunti con contratti a tempo indeterminato.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Secondo il TAR Lazio questa discriminazione non appare giustificabile e determina una disparità di trattamento:
La distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari” delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell’articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d’insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato“.
Alla luce delle sue esposte motivazioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto con l’ordine all’amministrazione di attribuire ai ricorrenti il corretto punteggio spettante e condanna l’amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.