Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi (ordinario e straordinario) per la scuola secondaria. In questo articolo ci occupiamo delle procedure per posto di sostegno.
Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto in ogni caso il possesso della relativa specializzazione (che attualmente si consegue mediante il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, meglio noto come TFA sostegno).
CONCORSO STRAORDINARIO PER POSTI DI SOSTEGNO
Alla procedura per posto di sostegno potranno quindi partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti congiunti:
- Tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini). Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
- Abbiano svolto almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- Posseggano, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
- Siano in possesso della relativa specializzazione. Sono ammessi con riserva i specializzandi che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020.
I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell’a.s. in corso 2019/2020, partecipano con riserva alla procedura.
Per i soggetti ammessi con riserva, la stessa è sciolta negativamente ove tali condizioni non siano soddisfatte entro il 30 giugno 2020.
Per la valutazione delle annualità di servizio e, dunque, anche ai fini dello scioglimento della riserva, si applica quanto previsto dall’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, che considera svolto per un anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
CONCORSO ORDINARIO PER POSTI DI SOSTEGNO
Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.
In aggiunta a uno dei titoli suddetti è necessario possedere il titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado.
POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE SIA PER UNA CLASSE DI CONCORSO SIA PER SOSTEGNO
Per quanto riguarda il concorso straordinario, ciascun soggetto potrà partecipare in un’unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso (quindi, si potrà partecipare per una sola classe di concorso complessiva e in più per il sostegno).
Per quanto riguarda il concorso ordinario, ciascun soggetto potrà partecipare in un’unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso per grado (quindi, si potrà partecipare per una sola classe di concorso per grado e in più per il sostegno).
IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE
Il bando del concorso straordinario prevede inoltre la possibilità, per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo (7/10) nella prova computer based, pur non rientrando nel novero dei posti banditi, di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Parimenti il bando del concorso ordinario prevede il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento con il superamento di tutte le prove concorsuali.
Va sottolineato però come ciò non valga nel caso della partecipazione per posto di sostegno, in quanto la procedura in questione è già riservata ai docenti specializzati su sostegno, i quali evidentemente non potranno conseguire una nuova “specializzazione” (alias abilitazione) su sostegno né ovviamente sarà possibile conseguire l’abilitazione su materia se si partecipa per posto di sostegno.
Il termine “abilitazione” infatti si riferisce esclusivamente all’abilitazione su materia mentre il corrispondente titolo per il sostegno è il titolo di specializzazione, titolo che deve essere già posseduto per poter partecipare alle procedure concorsuali.
Le procedure per posto di sostegno sono quindi esclusivamente finalizzate all’immissione in ruolo.


