I concorsi banditi in ambito scolastico prevedono di regola il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego delle pubbliche amministrazioni previsti dal D.lgs 487 del 9 maggio 1994 (cittadinanza, idoneità fisica, regolare posizione con l’obbligo di leva, ecc.).
Tra questi requisiti, il DPR 287/1994 prevede un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40.
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.
Il limite di età di 40 anni è elevato:
- di un anno per gli aspiranti coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e’ esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età e’ di 50 anni;
- di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Successivamente all’emanazione del DPR in questione è però intervenuta la legge 127/97, che all’art. 3, comma 6, ha introdotto la regola generale per cui:
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione“.
Quindi i limiti previsti in precedenza dal DPR 487/1994 devono intendersi implicitamente abrogati, perché superati da successiva disposizione di legge.
Poiché il Ministero dell’Istruzione non ha previsto alcuna specifica deroga, possono partecipare ai concorsi anche i candidati con età superiore ai 40 anni.