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mercoledì, Settembre 11, 2024
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Concorsi scuola e lodevole servizio: chi può barrare questa preferenza? [Nota Ministeriale]

Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.

Ebbene, tra le varie preferenze vi è :

l’aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso”.

LODEVOLE SERVIZIO O SERVIZIO SENZA DEMERITO?
In genere, i bandi delle amministrazioni prevedono come titolo preferenziale, a parità di titoli e merito, l’aver prestato “lodevole servizio” nelle amministrazioni pubbliche. Il lodevole servizio viene conferito al dipendente di un’amministrazione pubblica che si sia distinto nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata.

Tuttavia, alcune amministrazioni (come la scuola) non prevedono nel loro Regolamento del personale, il rilascio di certificati al personale con questa dicitura, conseguendone che l’unico elemento che può essere attestato è che il servizio sia stato prestato con osservanza dei doveri imposti al pubblico dipendente, ovvero che non siano stati attivati procedimenti disciplinari o irrogate le relative sanzioni (servizio senza demerito).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere del 1999, aveva reso pressoché equivalenti i due tipi di attestazione, sostenendo che: “l’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stessa stregua del lodevole servizio in sede di valutazione dei titoli di preferenza (…)”.

É l’amministrazione (in questo caso il Ministero dell’Istruzione) a dover stabilire se si valuti solo una certificazione del lodevole servizio o anche il semplice servizio “senza demerito”.

L’AGGIORNAMENTO DELLE GPS DEL 2020
Il problema si era già posto in occasione dell’aggiornamento delle GPS del 2020 quando inizialmente la piattaforma, riportava infatti la seguente dicitura:

aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione”.

In quel caso il problema era stato risolto correggendo la piattaforma ministeriale con l’espressione “servizio senza demerito”.

IL DM 50/2021
Il DM n. 50 del 3 marzo 2021 (decreto che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA) sembrava aver chiarito definitivamente che la preferenza Q andava assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.

La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio“.

 

CONCORSI 2023
Nei giorni scorsi era stata diffusa la nota ministeriale 823 del 5 gennaio 2023, della Direzione generale per il personale scolastico, con la quale si affermava che “l’aver prestato servizio senza demerito” è diverso dall’aver “prestato lodevole servizio” e che, pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta condizione, occorreva essere in possesso di una dichiarazione da parte del Dirigente competente che nel caso della scuola è il Dirigente Scolastico (tra l’altro non era ben chiaro di quale dichiarazione si potesse trattare, visto che la normativa scolastica non fornisce alcuna indicazione sulla natura del servizio lodevole).

Dello stesso tenore anche diverse risposte dello stesso tenore fornite dall’URP del Ministero dell’Istruzione.

Nella giornata di oggi i sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA E SNALS CONFSAL avevano scritto al Ministero, in merito al concorso per Dirigenti Scolastici, proprio rispetto rispetto alla dichiarazione del possesso delle preferenze in caso di parità, chiedendo l’eliminazione della preferenza. Infatti, nel caso dei dirigenti scolastici, tutti i candidati sono in possesso di 5 annualità di servizio (vedi la richiesta dei sindacati). 

Sta circolando in queste ore una nuova nota ministeriale, la n. 1463 del 9 gennaio 2024, con la quale, in contrapposizione alla precedente nota, si afferma che l’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stessa stregua dell’aver prestato servizio senza demerito, in sede di valutazione dei titoli di preferenza.

Non possiamo che constatare come questa nuova nota giunga tardivamente a poche ore dalla scadenza della domanda di partecipazione. Una situazione che genererà non solo tanta confusione, ma anche tante disparità: molti aspiranti, attenendosi alla precedente nota e alle risposte dell’URP, non hanno flaggato tale preferenza, pur avendone i requisiti.

Riteniamo quindi doveroso un intervento a valle che consenta di sanare la situazione, consentendo a chi non ha dichiarato tale preferenza, di poterla eventualmente dichiararla successivamente. 

 

VEDI LA NOTA DEL MIM

DM n. 50 del 3 marzo 2021

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