Si è svolto ieri l’incontro fra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) durante il quale sono stati illustrati i bandi dei primi concorsi a posti di insegnante indetti in attuazione di quanto previsto dal PNRR.
POSTI DISPONIBILI
I concorsi riguardano tutti gli ordini e gradi di scuola, per complessivi 30.216 posti di cui:
- 1.315 nella scuola dell’infanzia (di cui 608 di sostegno)
- 8.326 nella scuola primaria (di cui 5.463 di sostegno)
- 7.646 nella secondaria di I grado (di cui 2.480 di sostegno)
- 12.929 nella secondaria di II grado (di cui 564 su sostegno).
Restano ancora 14.000 posti disponibili per cui si attende l’autorizzazione del MEF e che potrebbero incrementare i 30.216 posti già autorizzati per questa prima procedura.
Rinviamo a questo articolo per quanto riguarda i posti che si prevedono disponibili.
L’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, prevede la possibilità di partecipare:
- a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
In altri termini, coloro che sono in possesso delle 3 annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) possono partecipare ai concorsi anche se privi dei 24 CFU e anche se privi dell’abilitazione all’insegnamento.
Il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.
N.B.: il requisito di servizio è solo UNO dei vari requisiti ALTERNATIVI per l’accesso al concorso. Si può infatti accedere anche senza servizio purché:
- si sia in possesso dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 oppure
- si sia in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso.
RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI
L’art. 13, commi 9 e 10 del DM 206/23 (Regolamento del concorso) prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
- di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.
Il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.
La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
Si noti che il requisito per usufruire della riserva di posti è leggermente diverso rispetto a quello per l’accesso ai concorsi. Gli anni di servizio infatti possono essere prestati negli ultimi 10 anni scolastici piuttosto che negli ultimi cinque.
L’amministrazione durante l’incontro ha esposto alle organizzazioni sindacali i prospetti con le disponibilità e con l’applicazione della riserva dei posti del 30%. Di seguito i prospetti predisposti dalla UIL Scuola.
Ricordiamo che con successivo decreto l’amministrazione si riserva di incrementare il numero dei posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa’ del MEF.
COME FUNZIONANO LE RISERVE?
La riserva dei posti significa che le graduatorie di merito predisposte dagli Uffici scolastici dovranno includere, per almeno il 30% dei posti banditi da ciascun ateneo (per ciascun grado\ordine di scuola), candidati che siano in possesso dei 3 anni di servizio nelle scuole statali (prestati negli ultimi 10 anni) di cui uno almeno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa.
Quindi, fra tutti i candidati che supereranno le varie prove (scritta e orale), la graduatoria sarà predisposta assicurando la presenza, per almeno il 30% dei posti banditi, dei candidati con 3 anni di servizio. Evidentemente, qualora non vi siano candidati con tali requisiti che abbiano superato le prove di accesso o siano presenti in misura minore rispetto al 30% dei posti, i posti residui saranno attribuiti in ordine di punteggio.
Esempio: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 30%
Posti riservati 30
Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 28 candidati con 3 anni di servizio svolti negli ultimi 10 anni.
In questo caso, saranno inseriti nella graduatoria i 28 candidati con 3 anni di servizio (in quanto rientrano nei 30 posti riservati) + 72 candidati senza i 3 anni di servizio (graduati in ordine di punteggio).
Esempio 2: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 30%
Posti riservati 30
Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 38 candidati con 3 anni di servizio svolti negli ultimi 10 anni.
In questo caso, saranno ammessi al corso i 30 candidati con 3 anni di servizio (fra di loro graduati in ordine di punteggio) + 70 candidati (graduati in ordine di punteggio).
Vi saranno quindi 8 candidati con 3 anni di servizio che non rientrano nella riserva di posti ma che potrebbero essere comunque ammessi qualora, in base al loro punteggio in graduatoria, rientrano nei posti messi a bando.
VEDI I POSTI E LA RISERVA INFANZIA
VEDI I POSTI E LA RISERVA PRIMARIA
VEDI I POSTI E LA RISERVA I GRADO
VEDI I POSTI E LA RISERVA II GRADO