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sabato, Ottobre 5, 2024
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Concorsi: preferenza per figli a carico, chi può barrarla? [Chiarimenti]

Chi può barrare la preferenza per i figli a carico nella domanda per le graduatorie CONCORSI?

Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. 
La preferenza opera a parità di punteggio e fa prevalere in candidato in possesso del titolo di preferenza.

PREFERENZE PER FIGLI A CARICO
L’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 al punto 18 prevede, tra i titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi, il numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno

Secondo la FAQ n. 12 pubblicata dal MIUR in occasione del Concorso DSGA 2018:

D: Cosa si intende con la dicitura “figli a carico” nella preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487 del 1994?
R: sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che rientrino nel nucleo familiare.

La definizione di “figlio a carico” dunque non è di tipo fiscale ma fa riferimento al nucleo familiare. Il figlio è da considerarsi a carico se il figlio fa parte del nucleo familiare e non è possiede un reddito autonomo a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.

I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono considerati a carico, indipendentemente dal superamento di limiti d’età, se nell’anno in questione (solitamente l’anno solare antecedente a quello della dichiarazione), non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.

A partire dal 1 gennaio 2018, in forza di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, per i figli di età inferiore ai 24 anni il limite è stato innalzato a 4.000,00 € mentre per i figli di età superiore resta di 2.840,51 €.

Il punto era stato già chiarito dalla FAQ n. 8 emanata dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità secondo cui sono considerati a carico i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) – indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito – che nell’anno fiscale antecedente hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a alla suddetta soglia, al lordo degli oneri deducibili.

Nello stesso senso anche la FAQ pubblicata da Vivoscuola, il portale della provincia autonoma di Trento:

Quando posso indicare la preferenza di cui al numero 18) del punto 13 del modello di domanda “numero figli a carico”? 

É possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2022 non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2022, e di 2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico) indipendentemente dalla percentuale.


Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità Concorso pubblico (si veda FAQ n. 8)
FAQ MIUR Concorso DSGA

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