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Concorsi Ordinari: riserva di posti del 30% per chi ha 3 anni di servizio nelle scuole statali varrà solo per i futuri concorsi

Il Decreto Sostegni n. 73 del 25 Maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS), tramite l’approvazione di un emendamento introdotto nella fase di conversione parlamentare, ha previsto una riserva di posti pari al 30% nei concorsi ordinari che saranno banditi in favore di coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, 3 anni di servizio nelle scuole statali.

TRE ANNI DI SERVIZIO
La riserva opera nei confronti di chi ha svolto 3 anni scolastici di servizio anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (servizio svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi oppure servizio ininterrotto fino al termine degli scrutini). 

RISERVA DI POSTI IN UN’UNICA REGIONE
La riserva di posti vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio specifico di almeno un anno.

ARROTONDAMENTO PER DIFETTO
Nel calcolo della percentuali di posti si procede con l’arrotondamento per difetto.

QUANDO OPERA LA RISERVA
La riserva di posti opera solamente per quelle regioni e classi di concorso\tipologie di posto per cui il numero di posti messi a bando, è pari o superiore a quattro.

Il decreto ministeriale 326 del 9/11/2021, appena pubblicato, con il quale si modifica il regolamento delle procedure concorsuali della scuola secondaria, conferma che detta riserva di posti opererà solo con riferimento ai concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge.  In altri termini, la quota di riserva del 30% dei posti da destinare ai precari con 3 anni di servizio varrà solo per i concorsi futuri, non per quelli già banditi nel 2020.

b) Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: “10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10 [I concorsi ordinari], emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, valutabili ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La riserva di cui al periodo precedente vale su un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. Si procede alla riserva solo nel caso in cui il numero di posti messi a bando, per ciascuna regione classe di concorso o tipologia di posto, è pari o superiore a quattro.”;

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