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Concorsi: non ci sarà prova preselettiva per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del PNRR [Chiarimenti e Infografica]

Il Ministero ha pubblicato i decreti ministeriali n. 205 (secondaria) e n. 206 (infanzia e primaria) concernenti i regolamenti delle procedure concorsuali dei prossimi concorsi per la scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con i relativi allegati (Programmi e Tabelle di valutazione dei titoli).

Va premesso che i regolamenti non disciplinano solo i concorsi dell’imminente futuro ma definiscono le regole di tutti i futuri concorsi, anche di quelli che saranno banditi dopo il periodo di attuazione del PNRR. 

STRUTTURA DEI CONCORSI
L’art. 59 comma 10 del Decreto Legge 73/2021 prevede che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del PNRR il concorso si articoli in:

  • una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. 
  • nella prova orale
    • per i posti comuni volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
    • per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
  • nella successiva valutazione dei titoli.

AL TERMINE DEL PERIODO PNRR
Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vi sarà la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo.

In tale ipotesi (se si opterà per la prova scritta a risposta aperta), con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. Ciò solo qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Non si darà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Qualora ricorrano le suddette condizioni, i bandi esplicitano le ragioni della scelta.

LA STRUTTURA DELLA PRESELETTIVA
Come anticipato, nessuna prova preselettiva sarà prevista per i concorsi banditi nel periodo di attuazione del PNRR.

Successivamente, i bandi potranno prevederla al ricorrere delle suddette due condizioni:

  • Qualora si opti per una prova scritta a risposta aperta.
  • Qualora il numero di candidati per ciascuna regione e classe di concorso, superi di 4 volte i posti messi a bando e il numero di candidati sia comunque pari o superiore a 250.

L’eventuale prova preselettiva sarà volta all’accertamento delle capacità logiche e di comprensione del testo. 

La valutazione della prova preselettiva viene effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

VEDI IL DECRETO INFANZIA E PRIMARIA
VEDI IL DECRETO SECONDARIA
TABELLA TITOLI INFANZIA E PRIMARIA
TABELLA TITOLI SECONDARIA
PROGRAMMI INFANZIA E PRIMARIA
PROGRAMMI SECONDARIA

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