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martedì, Gennaio 14, 2025
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Concorsi: misure per la risoluzione dei contenziosi relativi ai concorsi 2016 e 2020 [Decreto Legge 31 maggio 2024]

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71, approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 82 del 24 Maggio 2024), concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca“.

La misura interviene per “sanare” la situazione per i 387 docenti che sono risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 766/24 rischiavano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito. Allo stesso tempo si interviene anche sui contenziosi relativi al concorso 2016.

CONCORSO 2016
Si prevede una misura per i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano superato il periodo di formazione e prova e siano in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

In particolare si prevede che:

  • tali docenti sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
  • Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Per i docenti che sono stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali si prevede invece che:

  • sottoscrivono – con priorità rispetto alle immissioni in ruolo 2024/2025 (inciso introdotto nel corso del procedimento di conversione) – un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
  • Conseguita l’abilitazione, i docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
  • Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali  il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

CONCORSO 2020
I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

Si interviene quindi sulla questione dei 387 docenti che sono risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 766/24 rischiavano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito. Il Consiglio di Stato aveva infatti affermato che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non risultano sufficienti a superare i principi di contemporaneità e contestualità delle prove concorsuali.

VEDI IL DECRETO

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