Le istruzioni operative alle immissioni in ruolo dettano delle istruzioni anche per quanto concerne la redazione delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 (Concorsi PNRR).
GRADUATORIE E RISERVE
Secondo le istruzioni operative alle immissioni in ruolo (Allegato A) le graduatorie dei concorsi PNRR predisposte – nel limite dei posti messi a concorso e fatta salva l’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute – dovrà tenere conto:
- Della riserva della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1 della stessa legge. Le categorie previste
- Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- Invalido di guerra
- Invalido civile di guerra
- Invalido per servizio
- Invalido del lavoro o equiparati
- Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- Invalido civile
- Non vedente o sordomuto
- Delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). Tali categorie sono assimilate agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
- Delle riserve di cui all’articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (riserva di posti a favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti).
- Delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (riserva di posti pari al 30% nel caso di bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente per i volontari in ferma prefissata).
- Della riserva di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito).
Ciò entro le percentuali previste dalle relative norme.
LA LEGGE 68/1999
Per quanto riguarda la Legge 68 questa prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
A tal fine, l’Allegato A del bando di concorso, prevedeva in calce una tabella dove, per ciascuna regione e classe di concorso, veniva indicata in corrispondenza della colonna “Percentuale riservisti ex l. 68/99”, la percentuale di riservisti già assunti che usufruiscono già della relativa riserva. Tale dato quindi è utile per comprendere quanti riservisti sono già “occupati” e quanti ancora devono essere assunti. Infatti, se le aliquote sono sature (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non bisognerà assumere alcun riservista. Per un approfondimento si veda questo articolo.
IL LIMITE DEL 50% DEI POSTI MESSI A BANDO
L’art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 stabilisce che:
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Le istruzioni operative alle immissioni in ruolo forniscono delle indicazioni.
Pertanto, nel limite suddetto del 50% dei posti messi a bando, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all’articolo 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
A seguire, qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione le ulteriori categorie citate in precedenza, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra.
RINUNCE E INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’art. 9 comma 1 del bando prevede che:
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Pertanto, la graduatoria è composta dai soli “vincitori” fatta salva la possibilità di essere integrata nel caso di rinunce all’immissione in ruolo.
In questo senso le istruzioni operative chiariscono che, in caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).