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Concorsi ed abilitazione: precari con tre anni di servizio. Si considera il servizio nelle scuole paritarie? [Chiarimenti]

L’art. 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 prevede che coloro che hanno svolto presso le scuole statali o presso le scuole paritarie tre anni di servizio (negli ultimi 5 anni, anche non continuativi) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento attraverso il conseguimento di soli 30 CFU\CFA.

Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti […] nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria [BIS] conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale

É previsto quindi un percorso abbreviato (30 CFU\CFA) per:

  • Coloro che hanno 3 anni di servizio nelle scuole paritarie\statali negli ultimi 5 anni di cui almeno 1 specifico.
  • Coloro che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario BIS.

Viene considerato quindi valido il servizio prestato anche nelle scuole paritarie in considerazione del fatto che anche per le scuole paritarie, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 62/2000, uno dei requisiti per ottenere il riconoscimento della parità scolastica, è quello di impiegare personale docente fornito del titolo di abilitazione.

RISERVA DI POSTI
L’art. 2 bis, comma 2 prevede altresì una riserva di posti, limitatamente ai primi tre cicli, a favore delle seguenti categorie: 

  • Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti […] nonché
  • Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria […] 
  • I titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale

Le modalità di accesso sono definite con decreto adottato dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito.

ACCESSO AI CONCORSI
L’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, prevede la possibilità di partecipare:
  • a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.

In altri termini, coloro che sono in possesso delle 3 annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) possono partecipare ai concorsi anche se privi dei 24 CFU e anche se privi dell’abilitazione all’insegnamento.

In questo caso però il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.

RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI
L’art. 13, commi 9 e 10 del DM 206/23 (Regolamento del concorso) prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:

  • un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
  • di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.

La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.

Il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.

La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

 

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