Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito inPA i bandi:
- del Concorso della scuola dell’infanzia e primaria
- del Concorso della scuola secondaria
Le domande possono essere presentate entro il 9 Gennaio 2024 ore 23:59.
POSTI MESSI A BANDO
- Per infanzia/primaria 9.641 posti, di cui 6.071 di sostegno.
- Per la secondaria 20.575 posti, di cui 3.044 di sostegno
In particolare:
- 1.315 nella scuola dell’infanzia (di cui 608 di sostegno)
- 8.326 nella scuola primaria (di cui 5.463 di sostegno)
- 7.646 nella secondaria di I grado (di cui 2.480 di sostegno)
- 12.929 nella secondaria di II grado (di cui 564 su sostegno).
REQUISITI DI ACCESSO
- Per la scuola dell’infanzia\primaria potranno partecipare coloro che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento (Laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 compreso il diploma sperimentale a indirizzo linguistico).
- Per la secondaria sono previsti i seguenti requisiti alternativi:
- Abilitazione nella specifica classe di concorso.
- Titolo di accesso alla classe di concorso + Tre anni di servizio negli ultimi cinque anni (di cui almeno uno nella specifica classe di concorso).
- Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
- Per quanto riguarda gli ITP:
- Abilitazione specifica, oppure
- Diploma che dia accesso alla classe di concorso della tabella B allegata al DPR 19/2016 (il titolo di diploma rimane valido fino al 31 dicembre 2024. Dopodiché sarà richiesto il possesso della laurea triennale coerente con la classe di concorso).
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO
La partecipazione al concorso per posti di sostegno richiede il possesso del solo titolo di specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado. Non è prevista la possibilità di presentare domanda con riserva per gli specializzandi VIII ciclo.
TITOLI ESTERI
Coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione\specializzazione all’estero potranno partecipare:
- a pieno titolo se hanno già ottenuto il riconoscimento oppure
- con riserva purché abbiano presentato istanza di riconoscimento entro il termine di iscrizione al concorso.
A QUANTE PROCEDURE É POSSIBILE PARTECIPARE?
É possibile partecipare a una sola procedura per ogni grado posto comune e, in aggiunta, una sola procedura per posto di sostegno per ogni grado.
Per esempio:
- É possibile partecipare per le classi di concorso A-12 e A-22 e, in aggiunta, se il docente ha anche le specializzazioni per il sostegno del I e II grado, potrà partecipare per complessive quattro classi di concorso.
- É possibile partecipare per A-18, ma non anche per A-19 in quanto sono entrambe classi di concorso dello stesso grado. Si può invece partecipare per A-18 e per sostegno II grado, se in possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
può essere fatta in un’unica regione per una sola classe di concorso per ogni grado più, eventualmente, per il sostegno nel relativo grado. Chi concorre per più procedure presenta comunque un’unica istanza e indica quelle a cui vuole partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ci sono 30 giorni, dalle ore 14.00 dell’11 dicembre fino alle ore 23.59 del 9 gennaio.
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.
PROVA SCRITTA
La prova sarà sostenuta nella regione per la quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione; quella orale si svolgerà, invece, nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda o, in caso di aggregazioni territoriali, in quella individuata come responsabile dello svolgimento della procedura.
Infanzia – Primaria – Scuola di I e II grado
Computer-based (totale 50 quesiti) – durata della prova pari a 100 minuti
- 40 quesiti a risposta multipla su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
- 10 quesiti di ambito pedagogico
- 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione
- 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione
- 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento
La ripartizione dei 40 quesiti su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico (10, 15 e 15) presenta quindi delle novità rispetto a quanto precedentemente illustrato.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Il voto minimo per superare la prova è pari a 70/100.
LA PROVA SCRITTA SARÀ UNICA
L’amministrazione ha chiarito che la prova scritta, computer-based, è valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa nell’ambito di ciascuna delle due distinte procedure concorsuali (Concorso per posti della scuola dell’infanzia e primaria e Concorso per posti della scuola secondaria di primo e secondo grado).
Questo significa che:
- Non ci sarà alcuna distinzione fra la prova scritta per posto comune e per posto di sostegno.
- Nell’ambito del concorso della scuola secondaria, il candidato sosterrà un’unica prova che sarà valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per cui partecipa (es: A-12, A-22, Sostegno I grado e Sostegno II grado, vedi i paragrafi precedenti).
- Analogamente, nell’ambito del concorso per infanzia/primaria, la prova sarà unica per tutte le procedure/tipologie di posto.
- Ci saranno due prove distinte nel caso di candidati che partecipano sia al concorso per infanzia/primaria che a quello per la scuola secondaria.
PROVA ORALE
La prova orale, a differenza di quella scritta, è una per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto (es. chi partecipa per una classe di concorso del I grado e per il relativo posto di sostegno svolgerà due prove con valutazioni distinte).
Durata: Scuola dell’Infanzia e Primaria 30 minuti – Scuola di I e II grado 45 minuti
La prova orale, a differenza di quella scritta, è una per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto (es. chi partecipa per una classe di concorso del I grado e per il relativo posto di sostegno svolgerà due prove con valutazioni distinte).
Posti comuni
Accerta in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A (programmi), e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
N.B. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
Posti di sostegno
Verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
Tracce delle prove orale
- Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova.
- Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all’inizio della prova orale.
Lezione simulata
Nel corso della prova orale per i posti comuni e di sostegno si svolge altresì un test didattico, che consiste in una lezione simulata la cui durata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.
- Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui allegato contenente i programmi.
- La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
- Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale.
Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Conversazione in lingua inglese
La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Prova pratica (nell’ambito della prova orale)
L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento (ES. Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado oppure Classe A-27 Matematica e fisica scuola di secondo grado).
Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Il voto minimo per superare la prova orale è pari a 70/100. Nei casi in cui è prevista la prova pratica, il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70/100.
Candidate in stato di gravidanza o allattamento
Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.
Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
TITOLI CULTURALI
I bandi prevederanno la valutazione dei titoli culturali per un massimo di 50 punti (che costituiscono il 20% del punteggio totale).
GRADUATORIA
Sarà composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Resta fermo fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo.
RISERVA DI POSTI
É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
L’allegato 1 determina anche il numero dei posti da destinare alla riserva.
AGGREGAZIONI TERRITORIALI
L’Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.
PREFERENZA DI GENERE
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall’articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta quindi dell’applicazione del DPR n.82 del 16 giugno 2023 che trova applicazione in generale per tutte le pubbliche amministrazioni.
L’allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere destinatario del titolo di preferenza.
Sostanzialmente, solo a parità di punteggio si applicherà la preferenza a favore del genere meno rappresentato.
La preferenza di genere trova applicazione solo nel caso in cui il differenziale tra i generi, quale risulti dal bando, sia superiore al 30%. Tale differenziale viene rilevato per la singola singola regione e per singola classe di concorso.
IL CONCORSO NON SARÀ ABILITANTE
Va precisato che il concorso in questione non sarà abilitante, nel senso che il mero superamento delle prove non conferirà l’abilitazione all’insegnamento.
Per coloro che vincono i concorsi, ma siano privi dell’abilitazione, è prevista la stipula di un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.
In particolare:
- Coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
- Coloro che partecipano al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.
- Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione.
Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.
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