Cambiano le regole per la valutazione dei titoli nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente.
Il 16 settembre 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali uno schema di decreto destinato a modificare le tabelle di valutazione dei titoli allegate ai decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023, rispettivamente riferiti ai concorsi della scuola secondaria e a quelli della scuola dell’infanzia e primaria.
Non si tratta di una revisione meramente formale. Dall’entrata in vigore dei due decreti del 2023, infatti, il sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti è cambiato sensibilmente: sono entrati a regime i nuovi percorsi universitari abilitanti, sono stati istituiti i percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno previsti dal D.L. 71/2024, sono sorte numerose questioni relative alle classi di concorso accorpate e si sono moltiplicati i casi nei quali le commissioni hanno interpretato in maniera differente le medesime voci delle tabelle.
Il problema dell’uniformità della valutazione ha assunto particolare rilevanza proprio nelle ultime procedure concorsuali, nelle quali sono emerse interpretazioni differenti anche con riferimento al medesimo titolo.
La bozza cerca quindi di perseguire un duplice obiettivo: aggiornare le tabelle al nuovo quadro normativo e rendere più esplicite alcune regole che negli ultimi concorsi hanno generato dubbi applicativi e contenzioso.
Le attuali tabelle dei concorsi docenti
Per comprendere la portata delle modifiche occorre partire dalle regole attualmente vigenti.
Per la scuola secondaria il riferimento è l’Allegato B al DM 205/2023, mentre per infanzia e primaria si applica l’Allegato B al DM 206/2023.
La valutazione dei titoli concorre alla formazione della graduatoria finale e il punteggio complessivamente attribuibile attraverso la relativa tabella non può superare i 50 punti.
La tabella della secondaria già distingue, tra le altre cose, tra abilitazioni conseguite attraverso percorsi selettivi di accesso, alle quali sono attribuiti ulteriori 12,50 punti, e abilitazioni conseguite attraverso percorsi differenti, per le quali il punteggio aggiuntivo è pari a 5 punti.
Sono inoltre previsti punteggi per il superamento di precedenti concorsi, per i titoli accademici e professionali e per il servizio prestato.
Eliminato il riferimento ai vecchi 24 CFU
Una prima modifica riguarda il titolo di accesso ai concorsi della scuola secondaria.
Nella tabella del 2023 compare ancora il riferimento alla laurea valida per la classe di concorso “integrata dai 24 CFU/CFA”, formula riconducibile al precedente sistema di reclutamento.
La bozza elimina questo riferimento, ormai non più coerente con il nuovo sistema di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti.
ITP: viene riconosciuto il voto di abilitazione al pari degli altri docenti
Un’altra modifica significativa riguarda gli insegnanti tecnico-pratici (ITP).
Nella tabella relativa al concorso della scuola secondaria, alla voce A.3.1 (Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico) viene inserito il percorso abilitante specifico come titolo di accesso oltre il requisito del solo diploma, analogamente a quanto già previsto per i docenti delle classi di concorso il cui titolo di accesso è costituito dalla laurea.
La modifica interviene quindi su una disparità presente nell’impostazione della tabella vigente, nella quale la valorizzazione del voto di abilitazione non risultava strutturata nello stesso modo per gli ITP.
Abilitazioni: 12,50 punti per i percorsi selettivi, 5 punti negli altri casi
Un altro passaggio riguarda la valutazione dell’abilitazione.
La distinzione tra 12,50 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite attraverso percorsi selettivi di accesso e 5 punti per quelle conseguite attraverso percorsi differenti non rappresenta una novità assoluta, essendo già contenuta nell’attuale sistema di valutazione.
La nuova formulazione interviene tuttavia sulla disciplina aggiornandola al quadro attuale dei percorsi abilitanti e rendendone più esplicita l’applicazione alle diverse fattispecie oggi esistenti.
Rimane centrale il problema di stabilire quali percorsi debbano essere qualificati come “selettivi”, questione particolarmente importante alla luce delle numerose tipologie di percorsi abilitanti succedutesi nel tempo.
La revisione delle tabelle dovrebbe quindi contribuire a ridurre lo spazio lasciato alle interpretazioni delle singole commissioni.
Titoli di sostegno INDIRE: equiparazione del punteggio con il TFA sostegno
Una delle principali novità riguarda i percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno introdotti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024, comunemente indicati come “percorsi INDIRE”.
La bozza prevede espressamente per questi titoli ulteriori 12,50 punti, sia nella tabella relativa alla scuola secondaria sia in quella riguardante infanzia e primaria.
La modifica determina quindi, ai fini della valutazione nei concorsi, l’equiparazione del punteggio riconosciuto ai cosiddetti corsi INDIRE con quello attribuito al percorso ordinario di specializzazione per le attività di sostegno didattico da 60 CFU, comunemente denominato TFA sostegno.
In altri termini, sia la specializzazione conseguita attraverso il percorso universitario ordinario disciplinato dal DM 30 settembre 2011, sia quella conseguita attraverso i percorsi straordinari previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024, verrebbero valorizzate con 12,50 punti aggiuntivi ai fini della graduatoria concorsuale.
La novità è particolarmente significativa perché proprio la valutazione dei titoli conseguiti attraverso i nuovi percorsi straordinari aveva prodotto, nelle precedenti procedure, dubbi interpretativi e contestazioni sul riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
La nuova formulazione, qualora confermata nel decreto definitivo, eliminerebbe sostanzialmente il problema per le future procedure disciplinate dalla nuova tabella, prevedendo espressamente l’identico punteggio.
Classi di concorso accorpate: viene esplicitata la valutabilità del servizio
La bozza interviene anche sul servizio prestato nelle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/2023.
Viene specificata la possibilità di considerare come servizio specifico quello prestato su una delle classi confluite nella medesima classe di concorso accorpata.
Non si tratta, in realtà, di un principio completamente nuovo.
Il Ministero aveva già chiarito la questione attraverso le FAQ pubblicate in occasione delle precedenti procedure concorsuali, precisando che il servizio, indipendentemente da quale delle due classi di concorso oggetto di accorpamento fosse stato prestato, dovesse essere valutato come specifico anche rispetto all’altra.
La novità consiste quindi soprattutto nel fatto che il principio viene recepito direttamente nella disciplina della valutazione dei titoli, anziché essere affidato soltanto a successivi chiarimenti amministrativi.
Precedenti concorsi: i 12,50 punti e il nuovo requisito del “medesimo grado”
Molto significativo è anche l’intervento sul punteggio attribuito a chi abbia già superato un precedente concorso ordinario.
L’attuale tabella del DM 205/2023 attribuisce 12,50 punti, per ciascun titolo, all’inserimento nella graduatoria di merito o al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo allo “specifico posto”.
La formulazione ha generato problemi interpretativi soprattutto dopo l’accorpamento di alcune classi di concorso, perché non era sempre chiaro se il superamento di un precedente concorso potesse essere valutato anche quando riferito a una classe oggi accorpata ma appartenente a un diverso grado di istruzione.
La bozza introduce adesso, al punto B.4.1, esplicitamente la condizione in base alla quale i punti vengono attribuiti solo qualora tali concorsi siano stati superati “per la specifica classe di concorso nel medesimo grado“. In sostanza, il precedente concorso dovrebbe riferirsi non soltanto alla classe interessata, ma anche allo stesso grado scolastico per il quale si partecipa alla nuova procedura.
Non si tratta di una modifica marginale, perché sul punto sono emersi orientamenti giurisprudenziali differenti.
Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza n. 505/2026, ha riconosciuto il punteggio a una candidata che partecipava per AB24 avendo superato un precedente concorso AB25.
Il TAR Calabria-Catanzaro, con le sentenze nn. 455, 457 e 459 del 16 marzo 2026, ha invece seguito una lettura più restrittiva, continuando a ritenere rilevante la distinzione tra primo e secondo grado anche dopo l’accorpamento delle classi di concorso.
La nuova formulazione mira quindi a trasformare in una regola espressa ciò che finora è stato oggetto di interpretazioni differenti, chiarendo che il punteggio per il precedente concorso ordinario spetta quando questo è riferito al medesimo grado di istruzione.
Resta comunque aperto il tema delle procedure già svolte sulla base della precedente formulazione, rispetto alle quali l’introduzione del nuovo criterio non risolve automaticamente i contenziosi ancora pendenti.
Abilitazioni conseguite all’estero
La bozza interviene anche sulla formulazione relativa ai titoli abilitanti conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007.
Viene ribadito che, affinché il titolo professionale estero possa essere valutato nell’ambito della procedura concorsuale, deve essere intervenuto il relativo riconoscimento in Italia.
Anche per questi titoli viene applicata la distinzione tra 12,50 punti e 5 punti, in funzione della natura selettiva o meno del percorso attraverso il quale l’abilitazione è stata conseguita.
Proprio questo aspetto potrebbe richiedere ulteriori indicazioni ministeriali: stabilire se un determinato percorso svolto in un altro Paese possa essere qualificato come equivalente a un “percorso selettivo di accesso” italiano non è infatti sempre immediato.
L’esigenza è evitare che lo stesso titolo riconosciuto possa ricevere valutazioni differenti a seconda della commissione chiamata a esaminarlo.
Dottorati di ricerca conseguiti all’estero
Un’ulteriore precisazione riguarda il dottorato di ricerca.
La nuova tabella dovrebbe specificare espressamente che anche il dottorato conseguito presso un’università straniera è valutabile, purché sia stato riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente.
La medesima precisazione viene introdotta sia per la scuola secondaria sia per infanzia e primaria.
L’attuale tabella attribuisce al dottorato di ricerca 12,50 punti.
Certificazioni linguistiche: confermati C1 e C2, ma conta il periodo di riconoscimento dell’ente
Particolare attenzione viene dedicata anche alle certificazioni linguistiche.
I punteggi rimangono quelli previsti dalle tabelle:
3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2, con la possibilità di valutare un solo titolo per ciascuna lingua straniera.
La novità consiste soprattutto nella formulazione più precisa del requisito relativo all’ente certificatore.
La certificazione deve essere stata rilasciata da un ente ricompreso nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero e il titolo deve essere stato conseguito nel periodo di vigenza del riconoscimento dell’ente.
Questo significa che assume rilievo la situazione dell’ente alla data in cui la certificazione è stata conseguita.
Anche su questo aspetto il principio non è del tutto nuovo: nelle FAQ relative alle precedenti procedure concorsuali il Ministero aveva già precisato che le certificazioni linguistiche sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale durante la quale l’ente risultava riconosciuto. La nuova formulazione tende quindi a trasferire direttamente nella tabella un criterio già utilizzato in sede applicativa.
CLIL e CeCLIL: viene esplicitato il ruolo delle Università
Anche i titoli CLIL vengono interessati dall’aggiornamento.
Per la certificazione CeCLIL viene introdotta la precisazione relativa ai percorsi “svolti dalle università”. La medesima modifica viene apportata alla tabella relativa a infanzia e primaria.
La precisazione è coerente con i chiarimenti già forniti dal Ministero nelle precedenti procedure, nelle quali era stato ribadito che le specifiche tipologie di titoli CLIL previste dalle tabelle devono rispettare le caratteristiche e i soggetti erogatori indicati dalla normativa.
Restano, secondo l’attuale tabella della secondaria, 3,75 punti per il titolo di perfezionamento all’insegnamento CLIL previsto dall’articolo 14 del DM 249/2010 e 2,50 punti per le ulteriori fattispecie CeCLIL/perfezionamento CLIL previste dalla tabella, alle condizioni stabilite dalla normativa.
Specializzazione in italiano L2
Viene inoltre aggiornato il riferimento normativo relativo al titolo di specializzazione in italiano L2.
La nuova formulazione richiama il DM 92/2016, come modificato dal DM 130/2023, confermando per questo titolo un valore di 3,75 punti.
Anche in questo caso l’intervento ha soprattutto una funzione di coordinamento della tabella con le modifiche normative intervenute successivamente al 2023.
Voto del titolo: chiarimento sulle frazioni dopo la riconduzione in centesimi
Un’altra modifica, apparentemente molto tecnica ma potenzialmente rilevante nel calcolo del punteggio, riguarda i titoli il cui voto originario non sia espresso in centesimi.
La bozza chiarisce che le frazioni da prendere in considerazione sono quelle risultanti dopo la riconduzione del voto in centesimi.
La precisazione è prevista tanto per la secondaria quanto per infanzia e primaria e mira a uniformare il modo in cui vengono effettuati conversione e arrotondamento dei voti.
Il peso del servizio resta un tema aperto
Va distinto il chiarimento relativo alle classi di concorso accorpate dalla questione più generale del peso attribuito al servizio.
Nella tabella attualmente vigente per la scuola secondaria, il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso è valutato 2 punti per ciascun anno di servizio.
Dalle modifiche illustrate dal Ministero non emerge, al momento, un aumento generale del valore attribuito al servizio.
Sul punto sono state formulate richieste sindacali affinché l’esperienza professionale maturata dai candidati assuma un peso maggiore nella graduatoria concorsuale, ma si tratta di proposte che non risultano attualmente recepite nello schema illustrato dal Ministero.
