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Concorsi docenti: a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza, prevale il genere meno rappresentato (maschile/femminile)

Il DPR n.82 del 16 giugno 2023, ha modificato le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

In particolare, il nuovo regolamento incide sui c.d. “Titoli di preferenza“, che a parità di merito e di titoli, danno titolo di preferenza ad alcune categorie di cittadini.

I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico.

Questo significa che, a parità di punteggio, chi è in possesso di un titolo di preferenza prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori o non ha titoli di preferenza. 

L’ORDINE PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo viene stabilito che a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

  1. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  2. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  3. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
  4. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  5. maggior numero di figli a carico;
  6. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  7. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  8. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  9. avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  10. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  11. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  12. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  13. appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
  14. minore età anagrafica.»;

APPARTENENZA AL GENERE MENO RAPPRESENTATO
Il nuovo regolamento indica alla lettera o) come titolo di preferenza l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre.

Il nuovo art. 6 precisa che:

Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

La preferenza di genere trova quindi applicazione nel caso in cui il differenziale tra i generi, quale risulti dal bando, sia superiore al 30%.

LA BOZZA DEI BANDI DEI CONCORSI DOCENTI
La bozze dei bandi dei Concorsi per Infanzia/Primaria e Secondaria illustrate ai sindacati prevedono l’applicazione della “preferenza di genere” a favore del genere meno rappresentato. Si tratta quindi dell’applicazione del DPR n.82 del 16 giugno 2023 che trova applicazione in generale per tutte le pubbliche amministrazioni.

Sostanzialmente, solo a parità di punteggio si applicheranno le precedenze nell’ordine indicato sopra e, per quanto riguarda la preferenza m) si applicherà a favore del genere meno rappresentato.

La preferenza di genere trova applicazione solo nel caso in cui il differenziale tra i generi, quale risulti dal bando, sia superiore al 30%. Tale differenziale va rilevato per la singola singola regione e per singola classe di concorso.

É evidente che questo significa che nel grande maggioranza dei casi, la preferenza sarà attribuita al genere maschile che è in generale il genere meno rappresentato nella scuola.

Precisiamo inoltre che tale preferenza è gerarchicamente inferiore ad altri titoli di preferenza quali, a titolo esemplificativo:

  • Il numero di figli a carico
  • L’invalidità civile
  • militari volontari delle Forze armate congedati

Questo significa che, a parità di punteggio, prevarrà sempre il candidato con un maggior numero di figli o con invalidità civile, rispetto al candidato appartenente al genere meno rappresentato. 

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