CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA
I bandi dei concorsi (ordinario e straordinario) per la scuola secondaria prevedono che il candidato nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa.
COSA PREVEDE LA LEGGE 68/1999
Secondo l’art. 3 della legge 68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
- invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
- soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
- profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999. La riserva in questione opera sia per le assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali sia per quelle derivanti dalle GAE. Non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.
COME FAR VALERE IL TITOLO DI RISERVA
Per quanto riguarda i concorsi, il titolo di riserva deve essere dichiarato entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in quanto tutti i titoli, compresi i titoli di riserva, vanno posseduti entro la scadenza delle domande di partecipazione al concorso).
Per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento (GAE) il titolo di riserva può essere inserito al momento dell’aggiornamento annuale delle GAE.
PROVE CONCORSUALI E INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO
I docenti riservisti dovranno superare, al pari dei docenti non riservisti, le prove previste per le varie procedure concorsuali. Nella relativa graduatoria di merito sarà indicata l’esistenza del titolo di riserva.
Se affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non saranno però tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Pertanto, l’esonero della prova preselettiva opera in presenza di due condizioni congiunte:
- La certificazione di disabilità (anche non grave)
- Grado di invalidità civile pari o superiore all’80%
COME AVVIENE L’IMMISSIONE IN RUOLO
Per quanto riguarda le nomine in ruolo nell’effettuazione delle nomine si procede in conformità alla C.M. 248 del 7.11.2000:
a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Nel caso in cui le aliquote siano già sature non si procede a nuove assunzioni di riservisti.
b) si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.
ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Disabilità, invalidità e categorie protette: i benefici per i concorsi e le assunzioni


