In questo articolo vedremo come sarà possibile conseguire l‘abilitazione e come questa potrà essere utilizzata. Esistono al riguardo tre diverse procedure con distinti requisiti di accesso:
- Il concorso ordinario
- Il concorso straordinario
- La procedura straordinaria abilitante
Quanto si dirà vale esclusivamente per quanto riguarda le procedure relative alle classi di concorso mentre non rileva per quanto riguarda le procedure per posto di sostegno, dal momento che queste ultime sono già riservate ai docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.
CONCORSO ORDINARIO
Il concorso ordinario, aperto ai docenti in possesso del titolo di accesso richiesto per la classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi) più i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, prevede due prove scritte e una prova orale nonché l’eventuale prova preselettiva.
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, permetterà di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Questo comporta delle importanti conseguenze:
- In primo luogo, i docenti che pur superando tutte le prove, non si collocheranno nei posti messi a bando, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso e, di conseguenza, potranno eventualmente iscriversi nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. In altri termini, pur non avendo diritto all’immissione in ruolo avranno comunque il vantaggio di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi l’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati. L’abilitazione così conseguita potrà essere utilizzata in qualsiasi provincia, non essendo legata alla Regione in cui si partecipa al concorso.
- In secondo luogo, l’abilitazione così conseguita potrà essere utilizzata per richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nell’ambito delle procedure di mobilità, una volta ottenuta l’immissione in ruolo.
Si badi che il conseguimento dell’abilitazione avviene già con il superamento di tutte le prove concorsuali ed è quindi slegata dalla successiva immissione in ruolo. Anche nel caso in cui il docente rifiuti la proposta di nomina in ruolo, conserverà l’abilitazione precedentemente conseguita.
CONCORSO STRAORDINARIO E ABILITAZIONE PER I VINCITORI
Il concorso straordinario è riservato ai docenti che, fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, hanno conseguito almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica. Inoltre è richiesto il requisito di un anno di servizio specifico.
I docenti suddetti dovranno sostenere una prova scritta con 6 quesiti a risposta aperta di cui 1 di lingua inglese. Sulla base di tale prova e del punteggio attribuito ai titoli valutabili, si procederà poi alla formazione di una graduatoria di vincitori e alla conseguente immissione in ruolo dei 32.000 vincitori.
L’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, avverrà all’atto della conferma in ruolo (art. 1 comma 8 lettera f, D.L. 126/2019).
Si badi quindi che, diversamente dal concorso ordinario, il conseguimento dell’abilitazione avverrà solo all’atto della conferma in ruolo con la conseguenza che, nel caso in cui il docente dovesse rifiuta la proposta di nomina, non potrà ottenere nemmeno la relativa abilitazione all’insegnamento.
CONCORSO STRAORDINARIO E ABILITAZIONE PER CHI RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO
Si procederà poi a predisporre un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nella prova computer based il punteggio minimo previsto (56/80), potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento, a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 purché:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali ma anche Paritarie), anche in una Regione diversa rispetto a quella in cui si è svolta la prova concorsuale.
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale prevista al termine dell’anno di abilitazione. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.
In tal caso quindi il conseguimento dell’abilitazione avviene con il superamento della prova orale. Si precisa che il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE
Alla procedura straordinaria abilitante (che non va confusa con il concorso straordinario) potranno partecipare coloro che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ordinamentali e nel corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. È altresì necessario il possesso di un anno di servizio specifico nella classe di concorso richiesta.
Parimenti possono partecipare anche i docenti di ruolo delle scuole statali in questo caso senza il requisito dell’anno di servizio specifico purché in possesso dei tre anni di servizio nelle scuole statali ed il possesso del titolo di studio idoneo per insegnare la classe di concorso richiesta.
I docenti suddetti dovranno sostenere una prova scritta computer based composta da 60 quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche, così ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 40 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti;
Anche in questo caso si procederà poi alla compilazione di un elenco non graduato di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo (42/60) e tali docenti potranno conseguire l’abilitazione, a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 a condizione di:
1) Avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali ma anche Paritarie), anche in una Regione diversa rispetto a quella in cui si è svolta la prova concorsuale.
2) Conseguire i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) Superare la prova orale prevista al termine dell’anno di abilitazione. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.
CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO
Quanto detto sopra non rileva per quanto riguarda le procedure per posto di sostegno, dal momento che queste ultime sono già riservate ai docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno. Queste sono, infatti, unicamente finalizzate all’immissione in ruolo.
In altri termini, non è possibile conseguire “l’abilitazione” su sostegno, per la semplice ragione che non esiste un’abilitazione su sostegno. Esiste una “specializzazione” che è già requisito di accesso per tali procedure.
Decreto 126/2019
Bando Concorso Ordinario
Bando Concorso Straordinario
Bando Procedura straordinaria finalizzata all’abilitazione