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Concorsi: ausili e tempi aggiuntivi per i candidati con disabilità che usufruiscono della Legge 104/1992

I bandi dei concorsi ordinari per la Scuola secondaria e per la Scuola dell’Infanzia e Primaria prevedono la possibilità, per i candidati che usufruiscono della Legge 104/1992 (nonché per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di poter usufruire di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

La normativa vigente (art. 20 Legge 104/1992) prevede che i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, qualora ne facciano richiesta, abbiano diritto all’uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap

Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ASSISTENZA DURANTE LA PROVA
Pertanto i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell’espletamento della prova da personale individuato dal competente USR.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovevano (eventualmente) dichiarare di essere persona con disabilità, con l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito durante la prova e di avere necessità di particolari ausili (da specificare). Il candidato doveva anche indicare se necessità o meno di tempi aggiuntivi.

Tali candidati e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili.

Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

Stante la modalità di espletamento della prova scritta (che per questo concorso è unica per tutte le classi di concorso per cui si concorre), qualora il candidato partecipi per più classi di concorso e/o tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure.

Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato.

DURATA DELLE PROVE E TEMPI AGGIUNTIVI
La durata della prova scritta è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021.

L’art. 20 della Legge 104/1992 dispone che:

La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

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