Il servizio prestato nelle scuole paritarie è utile ai fini della partecipazione ai concorsi?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare una distinzione fra:
- Accesso al concorso
- Titolo culturale
- a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
In altri termini, coloro che sono in possesso delle 3 annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) possono partecipare ai concorsi anche se privi dei 24 CFU e anche se privi dell’abilitazione all’insegnamento.
In questo caso però il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.
RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI
L’art. 13, commi 9 e 10 del DM 206/23 (Regolamento del concorso) prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
- di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.
Il servizio valutato è esclusivamente quello svolto nelle scuole statali.
La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
TITOLI CULTURALI
Come diversa è la valutazione del servizio in termini di “punteggio”. Le tabelle titoli allegati ai regolamenti dei concorsi prevedono infatti la valutazione:
Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con
disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e
sullo specifico grado.Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
Questo significa che:
- Si valuta il servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi IeFP per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione).
- Si valuta esclusivamente il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso.
- Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
- Si valuta solo il servizio prestato per l’intero anno scolastico (ai sensi della legge 124 del 1999). Pertanto si valuta esclusivamente il servizio prestato per almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi oppure il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini.
VEDI LA TABELLA TITOLI SCUOLA SECONDARIA
VEDI LA TABELLA TITOLI INFANZIA/PRIMARIA