Tra i requisiti generali che il candidato deve possedere e dichiarare nella domanda di partecipazione ai concorsi, vi è il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
PARTECIPAZIONE PER I FAMILIARI DI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha modificato l’art. 38 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego), i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ((e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente)) possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
La partecipazione ai concorsi è dunque consentita:
- Ai cittadini italiani
- Ai cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea
- Ai familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi cittadinanza di uno Stato membro a condizione che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- Titolari di carta UE
- Titolari dello Status di Rifugiati ovvero dello status di protezione sussidiaria
TITOLARI DI CARTA UE
Il bando non fa espressamente riferimento ai titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta Blue UE) ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europea né ai familiari non comunitari di cittadini italiani.
Tuttavia, il comma 3 bis dell’art. 38 del D.lgs 165/2001 richiamato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 prevede che le suddette disposizioni si applichino anche ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti.
RIFUGIATI e SOGGETTI CON STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del D.lgs 165/2001, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
Anche se non espressamente previsto dobbiamo ritenere che le stesse disposizioni si applichino anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani.
Sul punto ricordiamo che il MIUR in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del 2017 è stato costretto ad adeguarsi in seguito alla Sentenza del Tribunale di Milano che ha considerato discriminatorio il DM 353/2014 nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l’accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all’articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani.
In quell’occasione il MIUR dovette tornare sui suoi passi adeguandosi alla sentenza con la nota 11922 del 2017 con la quale si consentì l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto anche ai titolari di Carta Blu UE e dei familiari non comunitari di cittadini italiani, soggetti che secondo la sentenza del Tribunale di Milano vanno assimilati alle fattispecie previste dall’art. 38 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
Si veda a tal fine la Nota 5274 del 7 ottobre 2013 – Riconoscimento titoli esteri competenza linguistica.
nota 11922 del 2017
Sentenza Tribunale di Milano
DM 223/2015
Nota 5274 del 7 ottobre 2013 – Riconoscimento titoli esteri competenza linguistica.