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Concorsi 2012 e 2016: non si valutano come “abilitazione” nella III fascia GAE

La tabella titoli della III GAE prevede al punto C.2 l’attribuzione di punti 3 per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta rispetto al titolo valutato quale titolo di accesso alla graduatoria.

Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti”.                                            3 PUNTI

Pertanto il possesso di ulteriori abilitazioni o idoneità all’insegnamento, possedute anche per altre classi di concorso\ordini di scuola dà diritto all’attribuzione di punti 3 per ogni abilitazione\idoneità posseduta. 

La tabella titoli precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio, nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione e che le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

Il DM 374/2019 relativo all’aggiornamento delle GAE precisa però all’art. 2 comma 20 che:

Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nelle graduatorie di merito dei Concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016“. 

Questo significa che nella III fascia delle GAE, non si valuta come “abilitazione” l’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi 2012 e 2016. Questo perché nel caso del concorso 2016 non si trattava di un concorso abilitante anzi il possesso dell’abilitazione ne costituiva il presupposto. Per quanto riguarda il concorso 2012, essa conferiva l’abilitazione solamente ai docenti “vincitori” immessi in ruolo, che evidentemente non sono più presenti in nessuna graduatoria ad esaurimento.

I E II FASCIA GAE
Lo stesso art. 2 comma 20 del DM 374/2019 precisa però che:

Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia“.

La tabella titoli della I e II fascia GAE prevede infatti la valutazione del superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti. Pertanto, in questo caso il superamento dei concorsi 2012 e 2016 è valutabile 3 punti non in quanto abilitanti ma proprio perché la tabella titoli prevede espressamente la valutabilità del superamento di altri concorsi.

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