Com’è noto, il decreto 22 dicembre 2023 (entrato in vigore l’11 febbraio 2024) del Ministro dell’Istruzione e del merito ha disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22). Attenzione: i requisiti di accesso sono adesso comuni e uniformati sostanzialmente a quelli previsti in precedenza per la A-12 (leggermente più elevati rispetto a quelli richiesti per la A-22, con particolare riferimento ai crediti richiesti di STORIA).
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
ABILITAZIONI
Chi è abilitato su una delle classi di concorso accorpate, sarà considerato abilitato anche per l’intera classe di concorso frutto dell’accorpamento?
La risposta è positiva e viene fornita direttamente dalle tabelle titoli. Infatti la tabella A specifica che:
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso (A-01) anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:
- 28/A “Educazione artistica” e 25/A “Disegno e storia dell’arte”.
- A-01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” e A-17 “Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-12 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e 50/A “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-22 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 46/A “Lingue e Letterature straniere” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua e 45/A “Lingua straniera” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua
- A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado”.
- É titolo abilitante per l’insegnamento della lingua tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 96/A e 97/A del pregresso ordinamento.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-30 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- 31/A “Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e 32/A “Educazione musicale nella scuola media”.
- A-29 “Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-30 “Musica nella scuola secondaria di I grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-48 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- 30/A “Educazione fisica nella scuola media” e 29/A “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado”.
- A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
A ribadire lo stesso concetto vi sono anche altri riferimenti normativi. In primis l’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità che n. 30 del 23 febbraio 2024 laddove si afferma che:
Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
E ancora, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DM 621/2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti:
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Infine, anche le FAQ ufficiali n. 20 e 21 pubblicate in occasione dell’aggiornamento delle GPS, ribadiscono il concetto.
Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.
Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.
Nei casi sopra elencati l’abilitazione conseguita in una delle due classi di concorso oggetto di accorpamento, si estende in automatico sull’altra classe di concorso. Si badi che non si tratta della c.d. “abilitazione a cascata” bensì di una fattispecie diversa. Infatti, non solo l’abilitazione su grado superiore si estende su quella di grado inferiore (A-12 su A-22) ma vale anche il contrario (anche chi possiede l’abilitazione sulla ex A-22 si considera abilitato sulla A-12).
In altri termini, quale che sia l’abilitazione conseguita, essa si estende anche all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento, indipendentemente dal fatto che l’abilitazione conseguita sia del grado inferiore o superiore.