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Candidati con disabilità e\o invalidità civile: quali agevolazioni nei concorsi pubblici

I candidati con disabilità e\o invalidità civile nello svolgimento delle prove d’esame nei concorsi pubblici possono usufruire di agevolazioni, ausili e tempi aggiuntivi secondo quanto disposto di seguito.

AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 della Legge 104/1992, la persona con disabilità sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato deve specificare  l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Pertanto, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilità e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi.

Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

GRAVI LIMITAZIONI FISICHE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE
Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA
Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto l’introduzione del comma 2-bis all’art. 20 della Legge 104/1992, secondo cui la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.  A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

Pertanto, l’esonero della prova preselettiva opera in presenza di due condizioni congiunti:

  • La certificazione di disabilità (anche non grave)
  • Grado di invalidità civile pari o superiore all’80%

Art. 20 comma 2 bis Legge 104/1992

La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.


INVALIDITÀ CIVILE  E TITOLO DI PREFERENZA
Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. Tra questi vi rientrano gli  i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per servizio e i mutilati e gli invalidi per servizio. Tra i vari titoli di preferenza (che fanno prevalere un candidato rispetto a un altro a parità di punteggio) vi è anche l’invalidità civile

Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

TITOLI DI RISERVA
Secondo l’art. 3 della legge 68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La legge 12 marzo 1999, n. 68 distingue  i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.  I disabili sono:
  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le  altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
  •  soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
  •  profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999. La riserva in questione opera sia per le assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali sia per quelle derivanti dalle GAE. Non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.
A tal fine, il titolo di riserva può essere inserito nel momento dell’aggiornamento annuale delle GAE. 
Per quanto riguarda i concorsi, il titolo di riserva deve essere dichiarato entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in quanto tutti i titoli, compresi i titoli di riserva, vanno posseduti entro la scadenza delle domande di partecipazione al concorso).
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