Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 1139 del 31 maggio 2022 con la quale, a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dalle organizzazioni sindacali, sono state fornite indicazioni in merito al riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione docente dei docenti che hanno sostenuto il Concorso Straordinario 2020.
Con la nota 1112 del 22 luglio 2021 dello scorso anno il Ministero aveva già riconosciuto l’abilitazione a coloro che avevano partecipato alla procedura straordinaria, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione nell’elenco non graduato, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria
- titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
La nuova nota, alla luce del mutato quadro normativo esistente, estende la casistica di coloro a cui si riconosce l’abilitazione anche ai docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie del concorso in questione.
In particolare si riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una delle seguenti ulteriori condizioni:
- inserimento nelle graduatorie di merito, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito di cui all’articolo, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
In sostanza viene riconosciuta l’abilitazione anche nel caso in cui la graduatoria di merito sia stata pubblicata tardivamente (nell’anno scolastico 2021/2022) e fermo restando la titolarità di un contratto a tempo indeterminato o al 30 giugno/31 agosto, che può essere sia relativo all’anno scolastico 2021/2022 che all’anno scolastico 2020/2021.

